(Protocollo - art. 15)
                             Articolo 15 
                       VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
   1. Le valutazioni dei rischi  intrapresi  in  forza  del  presente
Protocollo sono effettuate  secondo  metodi  scientifici  comprovati,
conformemente  all'allegato  III  ed  in  considerazione  dei  metodi
approvati di valutazione dei rischi. Tali valutazioni si basano  come
minimo sulle informazioni fornite conformemente all'articolo 8, e  su
altre prove scientifiche disponibili che consentono di determinare  e
di valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi  viventi
modificati  sulla  conservazione  e  l'utilizzazione  duratura  della
diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la salute
umana. 
   2. La  Parte  importatrice  si  accerta  che  sia  effettuata  una
valutazione  di  rischi  per  prendere   una   decisione   ai   sensi
dell'articolo 10. Essa puo' esigere che  l'esportatore  proceda  alla
valutazione dei rischi. 
   3. Il costo della valutazione dei rischi e' a  carico  dell'autore
della notifica se la Parte importatrice lo esige.