(Protocollo - art. 16)
                             Articolo 16 
                         GESTIONE DEI RISCHI 
 
   1. In considerazione dell'articolo  8  g)  della  Convenzione,  le
Parti mettono in opera ed applicano meccanismi,  misure  e  strategie
appropriate per  regolamentare,  gestire  e  padroneggiare  i  rischi
definiti dalle disposizioni del Protocollo relative alla  valutazione
dei rischi  connessi  all'utilizzazione,  alla  manipolazione  ed  ai
movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. 
   2. Misure basate sulla valutazione dei rischi sono  imposte  nella
misura   necessaria   per   prevenire   gli    effetti    sfavorevoli
dell'organismo   vivente    modificato    sulla    conservazione    e
l'utilizzazione  duratura  della  diversita'  biologica,  compresi  i
rischi  per  la  salute  dell'uomo,  sul   territorio   della   Parte
importatrice. 
   3. Ciascuna Parte prende provvedimenti appropriati per impedire  i
movimenti transfrontalieri  non  intenzionali  di  organismi  viventi
modificati, comprese le misure che prescrivono  una  valutazione  dei
rischi anteriormente alla prima fuoruscita di  un  organismo  vivente
modificato. 
   4. Fatto salvo il paragrafo 2 di  cui  sopra,  ciascuna  Parte  si
accerta che ogni organismo vivente modificato, importato o sviluppato
localmente,  sia  stato  sottoposto  ad  un   adeguato   periodo   di
osservazione, corrispondente al suo ciclo di vita o ai suoi tempi  di
formazione prima di essere utilizzato come previsto. 
   5. Le Parti cooperano in vista: 
a) d'identificare gli organismi viventi modificati o i  caratteri  di
   organismi  viventi  modificati  suscettibili  di   avere   effetti
   sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione  duratura  della
   diversita' biologica, tenendo conto altresi'  dei  rischi  per  la
   salute umana; 
b) di prendere misure appropriate per trattare tali organismi viventi
   modificati, o caratteri specifici.