Articolo 17 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA 1. Ciascuna Parte prende adeguate misure per notificare agli Stati effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici e, se del caso, alle organizzazioni internazionali competenti, ogni incidente di cui sia a conoscenza, che dipende dalla sua competenza e che da' luogo ad una fuoruscita che comporta o puo' comportare un movimento transfrontaliero non intenzionale di un organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli rilevanti sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la salute umana in questi Stati. La notifica viene data non appena la Parte interessata viene a conoscenza di questa situazione. 2. Ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, non oltre la data di entrata in vigore del presente Protocollo per quel che la concerne le generalita' della persona abilitata a ricevere le notifiche date ai sensi del presente articolo. 3. Ogni notifica data ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, dovrebbe comportare i seguenti elementi: a) Qualsiasi informazione pertinente disponibile sui quantitativi stimati e le caratteristiche ed i caratteri pertinenti degli organismi viventi modificati; b) Informazioni sulle circostanze e la data prevista della fuoruscita, nonche' sull'uso dell'organismo vivente modificato nella Parte di origine; c) Ogni informazione disponibile, relativa ai potenziali effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, compresi i rischi per la salute umana, nonche' ogni informazione disponibile sulle possibili misure per la gestione dei rischi; d) Ogni altra informazione pertinente; e) I punti di contatto da interpellare per ogni supplemento d'informazione. 4. Per ridurre al minimo ogni effetto sfavorevole rilevante sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, ciascuna Parte sotto, la cui giurisdizione avviene la fuoruscita dell'organismo vivente modificato menzionato al paragrafo 1, consulta senza indugio gli Stati effettivamente colpiti o suscettibili di esserlo, per consentire loro di determinare gli interventi appropriati e di prendere le misure necessarie, compresi i provvedimenti di emergenza