(Protocollo - art. 17)
                             Articolo 17 
  MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI NON INTENZIONALI E MISURE DI EMERGENZA 
 
   1. Ciascuna Parte prende adeguate misure per notificare agli Stati
   effettivamente colpiti o suscettibili di  esserlo,  al  Centro  di
   Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici  e,  se  del
   caso,  alle   organizzazioni   internazionali   competenti,   ogni
   incidente  di  cui  sia  a  conoscenza,  che  dipende  dalla   sua
   competenza e che da' luogo ad una fuoruscita che comporta  o  puo'
   comportare un movimento transfrontaliero non  intenzionale  di  un
   organismo  vivente  modificato  suscettibile  di   avere   effetti
   sfavorevoli  rilevanti  sulla  conservazione   e   l'utilizzazione
   duratura della diversita' biologica, tenendo  conto  altresi'  dei
   rischi per la salute umana in questi Stati. La notifica viene data
   non appena la Parte  interessata  viene  a  conoscenza  di  questa
   situazione. 
   2. Ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la prevenzione
   dei rischi bio-tecnologici, non oltre la data di entrata in vigore
   del presente Protocollo per quel che la  concerne  le  generalita'
   della persona abilitata a ricevere le notifiche date ai sensi  del
   presente articolo. 
   3. Ogni notifica data ai sensi  del  paragrafo  1  di  cui  sopra,
   dovrebbe comportare i seguenti elementi: 
a) Qualsiasi informazione  pertinente  disponibile  sui  quantitativi
   stimati e le  caratteristiche  ed  i  caratteri  pertinenti  degli
   organismi viventi modificati; 
b) Informazioni  sulle  circostanze  e   la   data   prevista   della
   fuoruscita, nonche'  sull'uso  dell'organismo  vivente  modificato
   nella Parte di origine; 
c) Ogni informazione  disponibile,  relativa  ai  potenziali  effetti
   sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione  duratura  della
   diversita' biologica, compresi  i  rischi  per  la  salute  umana,
   nonche' ogni informazione disponibile sulle possibili  misure  per
   la gestione dei rischi; 
d) Ogni altra informazione pertinente; 
e) I  punti  di  contatto  da  interpellare  per   ogni   supplemento
   d'informazione. 
 
   4. Per ridurre al minimo ogni effetto sfavorevole rilevante  sulla
conservazione  e  l'uso  duraturo  della  diversita'  biologica,   in
considerazione altresi' dei rischi  per  la  salute  umana,  ciascuna
Parte   sotto,   la   cui   giurisdizione   avviene   la   fuoruscita
dell'organismo vivente modificato menzionato al paragrafo 1, consulta
senza indugio gli Stati  effettivamente  colpiti  o  suscettibili  di
esserlo,  per  consentire  loro   di   determinare   gli   interventi
appropriati  e  di  prendere  le  misure   necessarie,   compresi   i
provvedimenti di emergenza