(Protocollo - art. 18)
                             Articolo 18 
      MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, IMBALLAGGIO ED IDENTIFICAZIONE 
 
   1. Al fine di evitare effetti sfavorevoli  sulla  conservazione  e
l'utilizzazione   duratura    della    diversita'    biologica,    in
considerazione altresi' dei rischi  per  la  salute  umana,  ciascuna
Parte prende i provvedimenti necessari per esigere che gli  organismi
viventi modificati che sono oggetto di un movimento  transfrontaliero
intenzionale dipendente dal  presente  Protocollo  siano  manipolati,
imballati e trasportati in condizioni di sicurezza secondo le  regole
e le norme internazionali pertinenti. 
   2.  Ciascuna  Parte  prende  provvedimenti  per  esigere  che   la
documentazione di accompagnamento: 
a) degli   organismi   viventi   modificati   destinati   ad   essere
   direttamente utilizzati per l'alimentazione  umana  ed  animale  o
   destinati ad essere  trasformati,  indichi  chiaramente  che  essi
   "possono contenere" organismi viventi modificati e  che  non  sono
   destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente,  ed
   indica  i  punti  di  contatto  da  interpellare   per   qualsiasi
   complemento d'informazione. La Conferenza delle Parti che siede in
   quanto Riunione delle Parti al Protocollo prende una decisione che
   espone in modo particolareggiato le modalita' di tale obbligo,  in
   particolare il modo in cui si dovra'  specificare  l'identita'  di
   questi organismi nonche'  ogni  particolare  identificazione,  non
   oltre due anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo; 
b) degli organismi viventi modificati destinati ad essere  utilizzati
   in ambiente chiuso indichi chiaramente che si tratta di  organismi
   viventi  modificati  specificando  le  regole  di   sicurezza   da
   osservare per la manipolazione, lo stoccaggio  ,  il  trasporto  e
   l'utilizzazione di questi organismi, ed indica i punti di contatto
   da interpellare per ogni complemento d'informazione  ivi  compreso
   il nome e l'indirizzo della persona e  dell'istituzione  cui  sono
   spediti gli organismi viventi modificati; 
c) degli   organismi   viventi   modificati   destinati   ad   essere
   intenzionalmente    introdotti    nell'ambiente    della     Parte
   importatrice, nonche'  ogni  altro  organismo  vivente  modificato
   menzionato dal Protocollo, indichi chiaramente che  si  tratta  di
   organismi viventi modificati, specifichi la loro  identita'  e  le
   loro caratteristiche ed aspetti pertinenti, nonche' ogni regola di
   sicurezza da rispettare per la  manipolazione,  l'immagazzinaggio,
   il  trasporto  e  l'uso  di  questi  organismi,  ed   indichi   le
   generalita' della persona da contattare per qualsiasi  complemento
   d'informazione  nonche',  se  del  caso,  il  nome  e  l'indirizzo
   dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una  dichiarazione
   certificante che il movimento e' conforme  alle  prescrizioni  del
   Protocollo applicabili all'esportatore. 
3. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti
   al  Protocollo  determina  se  sia  il  caso  di  elaborare  norme
   d'identificazione, di manipolazione, d'imballaggio e di  trasporto
   e fissa le  modalita'  di  tale  elaborazione,  consultando  altri
   organismi internazionali competenti in materia.