Articolo 19 AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI E CORRISPONDENTI NAZIONALI 1. Ciascuna Parte designa un corrispondente nazionale incaricato di provvedere a suo nome al collegamento con il Segretariato. Ciascuna Parte designa inoltre una o piu' autorita' nazionali competenti incaricate di svolgere le funzioni amministrative richieste dal Protocollo ed autorizzate ad agire a suo nome nell'esecuzione di queste funzioni. Una Parte puo' affidare ad una unica entita' le funzioni di corrispondente nazionale e di autorita' nazionale competente. 2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato, non oltre la data di entrata in vigore del Protocollo per quel che la concerne, i nomi e gli indirizzi del suo corrispondente nazionale, e dell'autorita' o delle autorita' nazionali competenti. Quando una Parte designa piu' di un' autorita' nazionale competente, essa indica al Segretariato, con una notifica a tal fine, quali sono i rispettivi settori di responsabilita' di queste autorita'. Se del caso, sara' almeno precisato quale autorita' e' competente per ciascun tipo di organismo vivente modificato. Ciascuna Parte notifica immediatamente al Segretariato ogni modifica della designazione del suo corrispondente nazionale o del nome, dell'indirizzo o della responsabilita' della sua, o delle sue autorita' nazionali competenti. 3. Il Segretariato trasmette senza indugio alle Parti le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 2 precedente, e rende tali informazioni disponibili tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.