(Protocollo - art. 19)
                             Articolo 19 
      AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI E CORRISPONDENTI NAZIONALI 
 
   1. Ciascuna Parte designa un corrispondente  nazionale  incaricato
   di provvedere a suo nome  al  collegamento  con  il  Segretariato.
   Ciascuna Parte designa inoltre  una  o  piu'  autorita'  nazionali
   competenti  incaricate  di  svolgere  le  funzioni  amministrative
   richieste dal Protocollo  ed  autorizzate  ad  agire  a  suo  nome
   nell'esecuzione di queste funzioni. Una Parte puo' affidare ad una
   unica  entita'  le  funzioni  di  corrispondente  nazionale  e  di
   autorita' nazionale competente. 
   2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato, non oltre la  data  di
   entrata in vigore del Protocollo per quel che la concerne, i  nomi
   e gli indirizzi del suo corrispondente nazionale, e dell'autorita'
   o delle autorita' nazionali competenti. Quando una  Parte  designa
   piu'  di  un'  autorita'  nazionale  competente,  essa  indica  al
   Segretariato, con una notifica a tal fine, quali sono i rispettivi
   settori di responsabilita' di queste autorita'. Se del caso, sara'
   almeno precisato quale autorita' e' competente per ciascun tipo di
   organismo   vivente   modificato.    Ciascuna    Parte    notifica
   immediatamente al Segretariato ogni  modifica  della  designazione
   del suo corrispondente nazionale  o  del  nome,  dell'indirizzo  o
   della responsabilita' della sua, o delle sue  autorita'  nazionali
   competenti. 
   3. Il Segretariato trasmette senza indugio alle Parti le notifiche
   ricevute ai  sensi  del  paragrafo  2  precedente,  e  rende  tali
   informazioni disponibili tramite  il  Centro  di  Scambio  per  la
   prevenzione dei rischi bio-tecnologici.