Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ciascuna Parte prende le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo necessarie ed appropriate per adempiere ai propri impegni a titolo del Protocollo. 2. Le Parti si accertano che la messa a punto, la manipolazione, il trasporto, l'uso, il trasferimento e la fuoruscita di qualsiasi organismo vivente modificato avvengano in modo da prevenire o ridurre i rischi per la diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana. 3. Nulla nel presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo la sovranita' degli Stati sulle loro acque territoriali come stabilita nel diritto internazionale, o i diritti sovrani o la giurisdizione che essi esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in forza del diritto internazionale, o l'esercizio da parte di navi ed aerei di tutti i Paesi, dei diritti e delle liberta' di navigazione conferite dal diritto internazionale e sancite negli strumenti internazionali pertinenti 4. Nulla nel presente Protocollo deve essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una Parte di adottare misure piu' rigorose di quelle previste dal Protocollo, purche' queste ultime siano compatibili con l'obiettivo e le norme del Protocollo e conformi agli altri obblighi imposti a detta Parte dal diritto internazionale. 5. Le Parti sono incoraggiate a tenere adeguatamente conto delle competenze disponibili, degli strumenti esistenti e dei lavori intrapresi dalle istanze internazionali competenti, trattandosi di rischi per la salute umana.