(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
   1. Ciascuna Parte prende le misure giuridiche, amministrative e di
altro tipo necessarie ed appropriate per adempiere ai propri  impegni
a titolo del Protocollo. 
   2. Le Parti si accertano che la messa a punto,  la  manipolazione,
il trasporto, l'uso, il trasferimento e la  fuoruscita  di  qualsiasi
organismo vivente modificato avvengano in modo da prevenire o ridurre
i rischi per la diversita' biologica, in considerazione altresi'  dei
rischi per la salute umana. 
   3. Nulla nel presente Protocollo pregiudica in qualsiasi  modo  la
sovranita' degli Stati sulle loro acque territoriali  come  stabilita
nel diritto internazionale, o i diritti sovrani  o  la  giurisdizione
che essi esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla  loro
piattaforma continentale  in  forza  del  diritto  internazionale,  o
l'esercizio da parte di navi ed aerei di tutti i Paesi, dei diritti e
delle liberta' di navigazione conferite dal diritto internazionale e 
sancite negli strumenti internazionali pertinenti 
   4. Nulla nel presente  Protocollo  deve  essere  interpretato  nel
senso di limitare il diritto di una Parte  di  adottare  misure  piu'
rigorose di quelle previste dal  Protocollo,  purche'  queste  ultime
siano compatibili  con  l'obiettivo  e  le  norme  del  Protocollo  e
conformi agli altri  obblighi  imposti  a  detta  Parte  dal  diritto
internazionale. 
   5. Le Parti sono incoraggiate a tenere adeguatamente  conto  delle
competenze  disponibili,  degli  strumenti  esistenti  e  dei  lavori
intrapresi dalle istanze internazionali  competenti,  trattandosi  di
rischi per la salute umana.