(Protocollo - art. 20)
                             Articolo 20 
             SCAMBIO D'INFORMAZIONI E CENTRO DI SCAMBIO 
            PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI 
 
   1.  Un  Centro  di  scambio  per   la   prevenzione   dei   rischi
   bio-tecnologici e' istituito nel quadro del meccanismo di  scambio
   previsto al paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione, per: 
a) agevolare  lo  scambio  d'informazioni   scientifiche,   tecniche,
   ecologiche e giuridiche, nonche' dei dati di esperienza,  relativi
   agli organismi viventi modificati; 
b) aiutare  le  Parti  a  mettere  in   opera   il   Protocollo,   in
   considerazione dei bisogni specifici dei paesi in via di sviluppo,
   in particolare  di  quelli  meno  progrediti,  dei  piccoli  Stati
   insulari in via di sviluppo, e dei  paesi  aventi  un'economia  di
   transizione, nonche' dei paesi che sono centri di origine e centri
   di diversita' genetica. 
 
   2.  Il  Centro  di  Scambio  per   la   prevenzione   dei   rischi
bio-tecnologici e' un mezzo per rendere l'informazione disponibile ai
fini  specificati  nel  paragrafo  1  di  cui  sopra.  Esso  consente
l'accesso  alle  informazioni  pertinenti  per   l'applicazione   del
Protocollo, fornite dalle Parti. Esso consente  inoltre  di  accedere
agli altri meccanismi internazionali di scambio d'informazioni  sulla
prevenzione dei rischi bio-tecnologici, ove possibile. 
   3. Fatta salva la  protezione  delle  informazioni  confidenziali,
ciascuna Parte comunica al Centro di Scambio per la  prevenzione  dei
rischi bio-tecnologici, ogni informazione che essa  ha  l'obbligo  di
fornire a titolo del Protocollo, e: 
a) Tutte le leggi, regolamentazioni e direttive nazionali  in  vigore
   volte all'applicazione del  Protocollo,  nonche'  le  informazioni
   richieste  dalle  Parti  nel  quadro  della  procedura   d'accordo
   preliminare in cognizione di causa; 
b) Ogni accordo o intesa bilaterale, regionale, o multilaterale; 
c) Un riassunto delle valutazioni dei rischi o degli studi ambientali
   relativi agli organismi viventi modificati, svolti in applicazione
   della  sua   regolamentazione   ed   effettuati   in   conformita'
   all'articolo 15,  ivi  comprese,  se  del  caso,  le  informazioni
   pertinenti concernenti i prodotti che ne  sono  derivati,  vale  a
   dire il materiale trasformato  proveniente  da  organismi  viventi
   modificati  che  contiene  nuove  combinazioni  identificabili  di
   materiale  genetico  replicabile,   ottenuto   avvalendosi   della
   bio-tecnologia moderna; 
d) Le sue decisioni finali concernenti l'importazione o la fuoruscita
   di organismi viventi modificati; 
e) I rapporti  sottoposti  ai  sensi  dell'articolo  33,  compresi  i
   rapporti sull'applicazione della procedura di accordo  preliminare
   in cognizione di causa. 
 
   4. Le modalita' di funzionamento del  Centro  di  Scambio  per  la
prevenzione dei rischi  bio-tecnologici,  compresi  i  suoi  rapporti
sull'attivita', sono esaminate e  stabilite  dalla  Conferenza  delle
Parti che siede in quanto Riunione delle Parti  al  Protocollo  nella
sua prima riunione e sono oggetto di ulteriori esami.