Articolo 21 INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 1. La Parte importatrice autorizza l'autore della notifica ad indicare quali sono, fra le informazioni comunicate in applicazione delle procedure previste dal Protocollo o richieste dalla Parte importatrice nel quadro della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa del Protocollo, quelle da considerare confidenziali. In tal caso, una giustificazione e' fornita su domanda. 2. La Parte importatrice consulta l'autore della notifica quando decide che l'informazione considerata confidenziale da quest'ultimo non soddisfa le condizioni richieste per essere trattata in quanto tale, e, prima di divulgare l'informazione essa lo informa della sua decisione indicando, se richiesta, le sue ragioni, e riservandosi la possibilita' di consultazioni e di un riesame interno della decisione. 3. Ciascuna Parte tutela le informazioni confidenziali ricevute in virtu' del Protocollo, comprese le informazioni confidenziali ricevute ai sensi della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa del Protocollo. Ciascuna Parte si accerta di disporre delle procedure che le consentono di proteggere queste informazioni e ne tutela la confidenzialita' nello stesso modo favorevole che applica per le informazioni confidenziali relative agli organismi viventi modificati di origine nazionale. 4. La Parte importatrice non utilizza queste informazioni per fini commerciali, salvo con l'accordo scritto dell'autore della notifica. 5. Se l'autore della notifica ritira o ha ritirato quest'ultima, la Parte importatrice rispetta la confidenzialita' di tutte le informazioni commerciali ed industriali, ivi comprese le informazioni sulla ricerca-sviluppo, nonche' quelle la cui confidenzialita' e' oggetto di un disaccordo fra questa Parte e l'autore della notifica. 6. Fatto salvo il paragrafo 5 precedente, le seguenti informazioni non sono considerate confidenziali a) il nome e l'indirizzo dell'autore della notifica; b) una descrizione generale dell'organismo o degli organismi viventi modificati; c) un riassunto della valutazione dei rischi d'impatto sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana; d) I metodi ed i piani d'intervento di emergenza.