(Protocollo - art. 21)
                             Articolo 21 
                     INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
 
   1. La Parte importatrice  autorizza  l'autore  della  notifica  ad
indicare quali sono, fra le informazioni comunicate  in  applicazione
delle procedure previste  dal  Protocollo  o  richieste  dalla  Parte
importatrice nel quadro della procedura  di  accordo  preliminare  in
cognizione  di  causa   del   Protocollo,   quelle   da   considerare
confidenziali.  In  tal  caso,  una  giustificazione  e'  fornita  su
domanda. 
   2. La Parte importatrice consulta l'autore della  notifica  quando
decide che l'informazione considerata confidenziale  da  quest'ultimo
non soddisfa le condizioni richieste per essere  trattata  in  quanto
tale, e, prima di divulgare l'informazione essa lo informa della  sua
decisione indicando, se richiesta, le sue ragioni, e riservandosi  la
possibilita'  di  consultazioni  e  di  un  riesame   interno   della
decisione. 
   3. Ciascuna Parte tutela le informazioni confidenziali ricevute in
virtu'  del  Protocollo,  comprese  le   informazioni   confidenziali
ricevute  ai  sensi  della  procedura  di  accordo   preliminare   in
cognizione di causa del Protocollo.  Ciascuna  Parte  si  accerta  di
disporre delle procedure  che  le  consentono  di  proteggere  queste
informazioni e  ne  tutela  la  confidenzialita'  nello  stesso  modo
favorevole che applica per  le  informazioni  confidenziali  relative
agli organismi viventi modificati di origine nazionale. 
   4. La Parte importatrice non utilizza queste informazioni per fini
commerciali, salvo con l'accordo scritto dell'autore della notifica. 
   5. Se l'autore della notifica ritira o ha  ritirato  quest'ultima,
la Parte  importatrice  rispetta  la  confidenzialita'  di  tutte  le
informazioni commerciali ed industriali, ivi comprese le informazioni
sulla ricerca-sviluppo, nonche' quelle  la  cui  confidenzialita'  e'
oggetto di un disaccordo fra questa Parte e l'autore della notifica. 
   6. Fatto salvo il paragrafo 5 precedente, le seguenti informazioni 
non sono considerate confidenziali 
a) il nome e l'indirizzo dell'autore della notifica; 
b) una descrizione generale dell'organismo o degli organismi  viventi
   modificati; 
c) un  riassunto  della  valutazione  dei  rischi   d'impatto   sulla
   conservazione e l'uso  duraturo  della  diversita'  biologica,  in
   considerazione altresi' dei rischi per la salute umana; 
d) I metodi ed i piani d'intervento di emergenza.