(Protocollo - art. 22)
                             Articolo 22 
                       CREAZIONE DI CAPACITA' 
 
   1. Le Parti cooperano allo  sviluppo  ed  al  rafforzamento  delle
risorse umane e  delle  capacita'  istituzionali  nel  settore  della
prevenzione   dei   rischi   bio-tecnologici,   ivi    compresa    la
biotecnologia, nella misura in cui  quest'ultima  e'  attinente  alla
prevenzione dei  rischi  bio-tecnologici,  in  vista  dell'attuazione
effettiva del Protocollo nei paesi  in  via  di  sviluppo  Parti,  in
particolare nei paesi meno progrediti e nei piccoli Stati insulari in
via  di  sviluppo,  nonche'  nelle  Parti   aventi   un'economia   di
transizione, ivi compreso tramite le istituzioni e le  organizzazioni
mondiali  regionali,  sub-regionali  e  nazionali  e,  se  del  caso,
favorendo la partecipazione del settore privato. 
   2. Ai fini  dell'applicazione  del  paragrafo  1  precedente,  per
quanto riguarda la cooperazione,  i  bisogni  dei  paesi  in  via  di
sviluppo Parti, in particolare quelli dei paesi meno progrediti e dei
piccoli Stati insulari in via di  sviluppo,  in  materia  di  risorse
finanziarie,  di  accesso  alla  tecnologia  ed  al  know-how  e  del
trasferimento  di  tecnologia  e  di  know-how,  conformemente   alle
disposizioni pertinenti della Convenzione, sono  considerati  appieno
quando  si  creano  le  capacita'  per  la  prevenzione  dei   rischi
bio-tecnologici.  La  cooperazione,  in  materia  di   creazione   di
capacita', comprende, fatte salve  le  differenze  esistenti  fra  le
situazioni, i mezzi ed i bisogni di ciascuna  Parte:  una  formazione
scientifica e tecnica sull'uso razionale e indenne da pericoli  della
biotecnologia e dell'utilizzazione delle  valutazioni  dei  rischi  e
delle tecniche di gestione dei  rischi  bio-tecnologici,  nonche'  il
rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali in materia di
prevenzione dei rischi bio-tecnologici. Si tiene altresi'  conto  dei
bisogni delle Parti aventi un' economia in  transizione,  trattandosi
di creare capacita' per la prevenzione dei rischi biotecnologici.