(Protocollo - art. 23)
                             Articolo 23 
           SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 
 
1. Le Parti: 
a) incoraggiano e facilitano la sensibilizzazione, l'educazione e  la
   partecipazione del pubblico relativamente al  trasferimento,  alla
   manipolazione  ed  all'utilizzazione  indenne  da   pericoli,   di
   organismi  viventi  modificati  in  vista  della  conservazione  e
   dell'uso duraturo della diversita'  biologica,  in  considerazione
   altresi' dei rischi per la salute  umana.  A  tal  fine  le  Parti
   cooperano come opportuno, con gli altri Stati  e  con  gli  organi
   internazionali; 
b) si accertano che la sensibilizzazione e l'educazione del  pubblico
   comprendano l'accesso  all'informazione  sugli  organismi  viventi
   modificati ai sensi del Protocollo, che possono essere importati. 
 
   2.  Le  Parti,  conformemente  alle  loro   rispettive   leggi   e
regolamenti, consultano  il  pubblico  al  momento  dell'adozione  di
decisioni  relative  agli  organismi  viventi  modificati  e  rendono
disponibili al pubblico l'esito di queste decisioni, nel rispetto del
carattere confidenziale dell'informazione, conformemente all'articolo
21. 
   3. Ciascuna Parte si sforza d'informare il pubblico sui  mezzi  di
accesso  al  Centro  di  Scambio  per  la  prevenzione   dei   rischi
bio-tecnologici.