Articolo 23 SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 1. Le Parti: a) incoraggiano e facilitano la sensibilizzazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico relativamente al trasferimento, alla manipolazione ed all'utilizzazione indenne da pericoli, di organismi viventi modificati in vista della conservazione e dell'uso duraturo della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana. A tal fine le Parti cooperano come opportuno, con gli altri Stati e con gli organi internazionali; b) si accertano che la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico comprendano l'accesso all'informazione sugli organismi viventi modificati ai sensi del Protocollo, che possono essere importati. 2. Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti, consultano il pubblico al momento dell'adozione di decisioni relative agli organismi viventi modificati e rendono disponibili al pubblico l'esito di queste decisioni, nel rispetto del carattere confidenziale dell'informazione, conformemente all'articolo 21. 3. Ciascuna Parte si sforza d'informare il pubblico sui mezzi di accesso al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.