(Protocollo - art. 24)
                             Articolo 24 
                              NON-PARTI 
 
   1. I movimenti transfrontalieri di  organismi  viventi  modificati
fra Parti e non Parti devono essere compatibili con  l'obiettivo  del
Protocollo. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali,
regionali o multilaterali con non-Parti  riguardo  a  tali  movimenti
transfrontalieri. 
   2. Le Parti incoraggiano le non-Parti ad aderire al Protocollo  ed
a comunicare al Centro di  Scambio  per  la  prevenzione  dei  rischi
bio-tecnologici, informazioni  appropriate  sugli  organismi  viventi
modificati, fuorusciti sul loro territorio  o  che  sono  oggetto  di
movimenti a destinazione o in provenienza da  zone  dipendenti  dalla
loro giurisdizione nazionale.