Articolo 24 NON-PARTI 1. I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati fra Parti e non Parti devono essere compatibili con l'obiettivo del Protocollo. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali, regionali o multilaterali con non-Parti riguardo a tali movimenti transfrontalieri. 2. Le Parti incoraggiano le non-Parti ad aderire al Protocollo ed a comunicare al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, informazioni appropriate sugli organismi viventi modificati, fuorusciti sul loro territorio o che sono oggetto di movimenti a destinazione o in provenienza da zone dipendenti dalla loro giurisdizione nazionale.