(Protocollo - art. 25)
                             Articolo 25 
                 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI ILLECITI 
 
   1. Ciascuna Parte adotta misure nazionali atte a  prevenire  ed  a
reprimere, se del caso, i  movimenti  transfrontalieri  di  organismi
viventi modificati che contravvengono alle misure nazionali  adottate
da detta Parte per applicare il presente Protocollo. Questi movimenti
saranno considerati movimenti transfrontalieri illeciti. 
   2. In caso di movimento transfrontaliero illecito,  la  Parte  che
subisce il danno puo' chiedere alla Parte di origine di  eliminare  a
sue  spese   gli   organismi   viventi   modificati   in   questione,
rimpatriandoli o distruggendoli, a seconda di come convenga. 
   3. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di  Scambio  per
la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, le  informazioni  relative
ai casi di movimenti transfrontalieri illeciti che la concernono.