(Protocollo - art. 26)
                             Articolo 26 
                   CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE 
 
   1.  Le  Parti,   quando   prendono   una   decisione   concernente
l'importazione, in forza del presente Protocollo o  in  virtu'  delle
misure nazionali che esse hanno adottato per applicare il Protocollo,
possono  tener   conto,   compatibilmente   con   i   loro   obblighi
internazionali, delle incidenze socioeconomiche prodotte dall'impatto
degli  organismi  viventi  modificati  sulla  conservazione  e  l'uso
duraturo della diversita' biologica,  in  considerazione  del  valore
della diversita' biologica in particolare per le comunita'  autoctone
e locali. 
   2. Le Parti sono incoraggiate a cooperare  alla  ricerca  ed  allo
scambio d'informazioni sull'impatto socio economico  degli  organismi
viventi modificati, in  particolare  per  le  comunita'  autoctone  e
locali.