Articolo 28 MECCANISMO DI FINANZIAMENTO E RISORSE FINANZIARIE 1. Nell'esaminare la questione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del Protocollo, le Parti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione. 2. Il meccanismo di finanziamento stabilito dall'articolo 21 della Convenzione e', tramite la struttura istituzionale che ne assicura il funzionamento, il meccanismo di finanziamento del Protocollo. 3. Per quanto concerne la creazione di capacita' di cui all'articolo 22 del Protocollo, la Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo, tiene conto, quando fornisce direttive concernenti il meccanismo di finanziamento di cui al paragrafo 2 precedente, da sottoporre all'esame della Conferenza delle Parti, del bisogno di risorse finanziarie dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare dei paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. 4. Nel quadro del paragrafo 1 di cui sopra, le Parti tengono inoltre conto dei bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti, in particolare di quelli dei paesi meno progrediti, e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonche' dei bisogni delle Parti aventi un'economia di transizione quando si adoperano per determinare e soddisfare i loro bisogni in materia di creazione di capacita' ai fini dell'applicazione del Protocollo. 5. Le direttive fornite al meccanismo di finanziamento della Convenzione nelle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti, ivi comprese quelle che sono state approvate prima dell'adozione del Protocollo, si applicano, mutatis mutandis, alle disposizioni del presente articolo. 6. I paesi sviluppati Parti possono altresi' fornire risorse finanziarie e tecnologiche per l'applicazione delle norme del Protocollo, nel quadro d'intese bilaterali, regionali e multilaterali, di cui i paesi in via di sviluppo Parti e le Parti aventi economie in transizione, potranno avvalersi.