Articolo 29 CONFERENZA DELLE PARTI CHE SIEDE IN QUANTO RIUNIONE DELLE PARTI DEL PROTOCOLLO 1. La Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo. 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del Protocollo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di ogni riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, le decisioni prese in forza del Protocollo sono solo quelle adottate dalle Parti del Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, ogni Membro dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Parti, rappresentante una Parte alla Convenzione che non e' ancora Parte del Protocollo, e' sostituito da un nuovo membro eletto fra le Parti del Protocollo. 4. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo segue l'applicazione del Protocollo e prende, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie per favorirne l'applicazione effettiva. Essa adempie alle mansioni che le sono assegnate dal Protocollo e: a) formula raccomandazioni su ogni questione concernente l'applicazione del Protocollo; b) crea gli organi sussidiari giudicati necessari per far applicare il Protocollo; c) fa appello e si avvale, come necessario, dei servizi, della cooperazione e delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali e dagli organi intergovernativi e non governativi competenti; d) determina la presentazione e la periodicita' della trasmissione delle informazioni da comunicare in applicazione dell'articolo 33 del Protocollo ed esamina queste informazioni nonche' i rapporti sottoposti dai suoi organi sussidiari; e) esamina ed adotta, come necessario, gli emendamenti al Protocollo ed ai suoi allegati nonche' ogni nuovo allegato al Protocollo, ritenuti necessari per la sua applicazione; e f) esercita ogni altra funzione che potrebbe essere richiesta dall'applicazione del Protocollo. 5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le regole di gestione finanziaria della Convenzione si applicano, mutatis mutandis al Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo non decida diversamente mediante consenso. 6. La prima riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti del Protocollo, e' convocata dal Segretariato contestualmente alla prima riunione della Conferenza delle Parti che si svolge dopo la data di entrata in vigore del Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, si svolgeranno contestualmente alle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo non decida diversamente. 7. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo possono svolgersi in qualsiasi altro momento, se la Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo lo giudica necessario, oppure su richiesta scritta di una Parte, a patto che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione alle Parti ad opera del Segretariato. 8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure ogni Stato membro di dette organizzazioni o qualsiasi osservatore presso tali organizzazioni che non e' Parte alla Convenzione, possono essere rappresentati in qualita' di osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo. Ogni organo o istituzione, a carattere nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nei settori menzionati dal presente Protocollo e che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato in qualita' di osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, puo' essere ammesso in questa qualita', a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L'accettazione e la partecipazione di osservatori sono disciplinate dal regolamento interno menzionato al paragrafo 5 di cui sopra, salvo disposizione contraria del presente articolo.