(Protocollo - art. 29)
                             Articolo 29 
         CONFERENZA DELLE PARTI CHE SIEDE IN QUANTO RIUNIONE 
                     DELLE PARTI DEL PROTOCOLLO 
 
   1. La Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle  Parti
del Protocollo. 
   2. Le Parti della Convenzione che non sono  Parti  del  Protocollo
possono partecipare in qualita' di  osservatori  ai  lavori  di  ogni
riunione della Conferenza delle Parti che siede  in  quanto  Riunione
delle Parti del Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti siede in
quanto Riunione delle Parti del Protocollo,  le  decisioni  prese  in
forza del Protocollo  sono  solo  quelle  adottate  dalle  Parti  del
Protocollo. 
   3. Quando la Conferenza delle Parti siede in quanto Riunione delle
Parti del Protocollo, ogni Membro dell'Ufficio  di  Presidenza  della
Conferenza delle Parti, rappresentante una Parte alla Convenzione che
non e' ancora Parte del Protocollo, e' sostituito da un nuovo  membro
eletto fra le Parti del Protocollo. 
   4. La Conferenza delle Parti che siede in  quanto  Riunione  delle
Parti del Protocollo segue l'applicazione del  Protocollo  e  prende,
nell'ambito del suo mandato, le decisioni  necessarie  per  favorirne
l'applicazione effettiva. Essa adempie  alle  mansioni  che  le  sono
assegnate dal Protocollo e: 
a) formula   raccomandazioni   su    ogni    questione    concernente
   l'applicazione del Protocollo; 
b) crea gli organi sussidiari giudicati necessari per  far  applicare
   il Protocollo; 
c) fa appello e  si  avvale,  come  necessario,  dei  servizi,  della
   cooperazione e delle  informazioni  fornite  dalle  organizzazioni
   internazionali e dagli organi intergovernativi e  non  governativi
   competenti; 
d) determina la presentazione e la  periodicita'  della  trasmissione
   delle informazioni da comunicare in applicazione dell'articolo  33
   del Protocollo ed esamina queste informazioni nonche'  i  rapporti
   sottoposti dai suoi organi sussidiari; 
e) esamina ed adotta, come necessario, gli emendamenti al  Protocollo
   ed ai suoi allegati nonche' ogni  nuovo  allegato  al  Protocollo,
   ritenuti necessari per la sua applicazione; e 
f) esercita  ogni  altra  funzione  che  potrebbe  essere   richiesta
   dall'applicazione del Protocollo. 
 
   5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le regole
di gestione  finanziaria  della  Convenzione  si  applicano,  mutatis
mutandis al Protocollo, a meno che  la  Conferenza  delle  Parti  che
siede in  quanto  Riunione  delle  Parti  al  Protocollo  non  decida
diversamente mediante consenso. 
   6. La prima riunione della Conferenza delle  Parti  che  siede  in
quanto  Riunione  delle  Parti  del  Protocollo,  e'  convocata   dal
Segretariato contestualmente alla  prima  riunione  della  Conferenza
delle Parti che si svolge dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie  della  Conferenza
delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti  al  Protocollo,
si  svolgeranno  contestualmente  alle   riunioni   ordinarie   della
Conferenza delle Parti, a meno che  la  Conferenza  delle  Parti  che
siede in  quanto  Riunione  delle  Parti  al  Protocollo  non  decida
diversamente. 
   7. Le riunioni straordinarie  della  Conferenza  delle  Parti  che
siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo possono  svolgersi
in qualsiasi altro momento, se la Conferenza delle Parti che siede in
quanto Riunione delle Parti  al  Protocollo  lo  giudica  necessario,
oppure su richiesta scritta di una Parte, a patto  che  tale  domanda
sia appoggiata da almeno un  terzo  delle  Parti  nei  sei  mesi  che
seguono la sua comunicazione alle Parti ad opera del Segretariato. 
   8.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  le  sue  istituzioni
specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia  atomica,  come
pure  ogni  Stato  membro  di  dette   organizzazioni   o   qualsiasi
osservatore  presso  tali  organizzazioni  che  non  e'  Parte   alla
Convenzione, possono essere rappresentati in qualita' di  osservatori
alle riunioni della  Conferenza  delle  Parti  che  siede  in  quanto
Riunione delle Parti al Protocollo.  Ogni  organo  o  istituzione,  a
carattere nazionale o internazionale, governativo o non  governativo,
competente nei settori menzionati dal presente Protocollo  e  che  ha
informato il Segretariato del suo desiderio di  essere  rappresentato
in qualita' di osservatore ad una  riunione  della  Conferenza  delle
Parti che siede in quanto Riunione delle Parti  al  Protocollo,  puo'
essere ammesso in questa qualita', a meno che almeno un  terzo  delle
Parti presenti vi si opponga. L'accettazione e la  partecipazione  di
osservatori sono disciplinate dal regolamento interno  menzionato  al
paragrafo 5 di cui sopra, salvo disposizione contraria  del  presente
articolo.