(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
                             DEFINIZIONI 
 
   Ai fini del Protocollo: 
a) per "Conferenza delle Parti "s'intende la Conferenza  delle  Parti
   alla Convenzione; 
b) per "Uso  in  ambiente  chiuso"  s'intende  qualsiasi  operazione,
   intrapresa in un dispositivo,  impianto  o  ogni  altra  struttura
   fisica,  che  fa   intervenire   organismi   viventi   modificati,
   regolamentati da misure specifiche che limitano effettivamente  il
   loro  contatto  con  l'ambiente  esterno  e  l'impatto  su  questo
   ambiente; 
c) per "Esportazione" s'intende qualsiasi movimento  transfrontaliero
   intenzionale in provenienza da una parte  e  diretto  ad  un'altra
   Parte; 
d) per "Esportatore"  s'intende  ogni  persona  giuridica  o  fisica,
   dipendente  dalla  giurisdizione  della  Parte  esportatrice,  che
   prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia
   esportato; 
e) per  "Importazione"  s'intende  ogni  movimento   transfrontaliero
   intenzionale, a destinazione di una Parte  ed  in  provenienza  da
   un'altra Parte; 
f) "per Importatore s'intende qualsiasi  persona  morale  o  fisica",
   dipendente  dalla  giurisdizione  della  Parte  importatrice,  che
   prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia
   importato; 
g) per  "organismo  vivente  modificato"  s'intende  ogni   organismo
   vivente  che  possiede  una  combinazione  inedita  di   materiale
   genetico, ottenuta avvalendosi della bio-tecnologia moderna; 
h) per "organismo vivente" s'intende ogni entita' biologica in  grado
   di trasferire o di replicare materiale genetico, ivi compresi  gli
   organismi sterili, i virus ed i viroidi; 
i) Per "Biotecnologia moderna" s'intende: 
   a) l'applicazione delle tecniche in vitro agli  acidi  nucleici  ,
   ivi  compresa  la  ricombinazione  dell'acido  desoxyiribonucleico
   (ADN) e l'introduzione diretta di  acidi  nucleici  in  cellule  o
   organiti, 
   b) della fusione cellulare  di  organismi  non  appartenenti  alla
   stessa famiglia tassonomica, 
 
   che  sormontano  le  barriere  naturali  della  fisiologia   della
   riproduzione o  della  ricombinazione  e  che  non  sono  tecniche
   utilizzate per la riproduzione e la selezione di tipo classico; 
j) Per "Organizzazione regionale d'integrazione economica"  s'intende
   ogni organizzazione costituita dagli Stati  sovrani  di  una  data
   regione alla quale i suoi Stati membri hanno  trasferito  la  loro
   competenza per tutte le questioni dipendenti dal Protocollo e  che
   e' stata debitamente abilitata, conformemente alle  sue  procedure
   interne,  a  firmare,  ratificare,  accettare   o   approvare   il
   Protocollo o ad aderirvi; per 
k) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni  movimento  di  un
   organismo vivente modificato in provenienza da una Parte e diretto
   ad un'altra Parte, nella misura in cui, ai fini degli articoli  17
   e 24, l'espressione" movimento transfrontaliero" si applica  anche
   ai movimenti fra Parti e non Parti.