(Protocollo - art. 30)
                             Articolo 30 
                          ORGANI SUSSIDIARI 
 
   1. Ogni organo sussidiario creato dalla Convenzione  o  in  virtu'
della medesima, puo', sulla base di una  decisione  della  Conferenza
delle Parti che siede in quanto  Riunione  delle  Parti  al  presente
Protocollo, esercitare funzioni a titolo  del  Protocollo,  nel  qual
caso la Riunione delle Parti  specifica  le  funzioni  esercitate  da
detto organo. 
   2. Le Parti alla Convenzione  che  non  sono  Parti  del  presente
Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori
di qualsiasi riunione di un organo sussidiario del Protocollo. Quando
un organo sussidiario  della  Convenzione  agisce  in  quanto  organo
sussidiario del Protocollo, le decisioni di competenza del Protocollo
sono adottate unicamente dalle Parti del Protocollo. 
   3. Quando un organo sussidiario della Convenzione esercita le  sue
funzioni in quanto organo sussidiario  del  Protocollo,  ogni  membro
dell'Ufficio  di  Presidenza  di   tale   organo   sussidiario,   che
rappresenta una Parte alla Convenzione che non e'  ancora  Parte  del
Protocollo, viene sostituito da un nuovo membro che e' eletto, fra le
Parti del Protocollo.