(Protocollo - art. 31)
                             Articolo 31 
                            SEGRETARIATO 
 
   1. Il Segretariato istituito  in  virtu'  dell'articolo  24  della
Convenzione, fa funzione di Segretariato del presente Protocollo. 
   2. Il paragrafo 1 dell'articolo  24  della  Convenzione,  relativo
alle  funzioni  del  Segretariato  si  applica  mutatis  mutandis  al
presente Protocollo. 
   3. Nella misura in cui sono  distinti,  i  costi  dei  servizi  di
segretariato inerenti al presente Protocollo  sono  presi  in  carico
dalle Parti al Protocollo. La Conferenza delle  Parti  che  siede  in
quanto Riunione delle Parti del Protocollo, prende, nella  sua  prima
riunione, le disposizioni finanziarie necessarie a tal fine.