(Protocollo - art. 37)
                             Articolo 37 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
   1. Il presente Protocollo entra in vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data  di  deposito  del  cinquantesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione,  da  parte
degli Stati o organizzazioni regionali d'integrazione  economica  che
sono Parti della Convenzione. 
   2. Il  presente  Protocollo  entra  in  vigore  per  uno  Stato  o
organizzazione regionale d'integrazione economica  che  lo  ratifica,
l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo  la  sua  entrata  in  vigore
conformemente al paragrafo 1 precedente, sia  il  novantesimo  giorno
dopo la data di deposito, da parte di detto  Stato  o  organizzazione
d'integrazione  economica,  del  suo  strumento   di   ratifica,   di
accettazione, di approvazione o di adesione sia nel momento in cui la
Convenzione entra in vigore per tale Stato o organizzazione regionale
d'integrazione economica, con preferenza per la data piu' tardiva. 
   3. Ai fini dei paragrafi  1  e  2  di  cui  sopra,  nessuno  degli
strumenti depositati da  un'organizzazione  regionale  d'integrazione
economica e' considerato come essendo in aggiunta agli strumenti gia'
depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.