(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
                       PORTATA DI APPLICAZIONE 
 
   Il presente Protocollo si applica ai  movimenti  transfrontalieri,
al transito, alla manipolazione  ed  all'utilizzazione  di  qualsiasi
organismo  vivente   modificato   suscettibile   di   avere   effetti
sfavorevoli sulla  conservazione  e  l'utilizzazione  duratura  della
diversita' biologica, in considerazione, inoltre, dei rischi  per  la
salute dell'uomo.