Articolo 5 PRODOTTI FARMACEUTICI Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto delle Parti di sottoporre qualsiasi organismo vivente ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, il presente Protocollo non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che sono prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtu' di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.