(Protocollo - art. 5)
                             Articolo 5 
                        PRODOTTI FARMACEUTICI 
 
   Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto delle  Parti  di
sottoporre qualsiasi organismo vivente ad una valutazione dei  rischi
prima di prendere una decisione sulla sua importazione,  il  presente
Protocollo non si applica ai movimenti transfrontalieri di  organismi
viventi modificati che sono prodotti farmaceutici destinati  all'uomo
in virtu' di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.