(Protocollo - art. 6)
                             Articolo 6 
                 TRANSITO ED USI IN AMBIENTE CHIUSO 
 
   1. Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto di una  Parte
di transito  di  regolamentare  il  trasporto  di  organismi  viventi
modificati sul suo territorio e di avvisare il Centro di Scambio  per
la  prevenzione  dei  rischi  bio-tecnologici  riguardo  a  qualsiasi
decisione  adottata,  in  forza  del  paragrafo  3  dell'articolo  2,
concernente  il  transito  sul  suo  territorio  di  un   determinato
organismo vivente modificato, le disposizioni del presente Protocollo
concernenti la procedura di  accordo  preliminare  in  cognizione  di
causa non si applicano agli organismi viventi modificati in transito. 
   2. Nonostante l'articolo 4 e fatto salvo il diritto  di  qualsiasi
Parte  di  sottoporre  un  organismo  vivente   modificato   ad   una
valutazione dei rischi prima di  prendere  una  decisione  sulla  sua
importazione, e di fissare le norme applicabili agli usi in  ambiente
chiuso, entro i limiti della sua giurisdizione, le  disposizioni  del
presente Protocollo relative alla procedura di accordo preliminare in
cognizione di causa non si applicano ai movimenti transfrontalieri di
organismi  viventi  modificati  destinati  ad  essere  utilizzati  in
ambiente chiuso, che sono effettuati in conformita' alle norme  della
Parte importatrice.