(Protocollo - art. 8)
                             Articolo 8 
                              NOTIFICA 
 
   1. La Parte esportatrice  indirizza,  o  esige  che  l'esportatore
provveda  ad  indirizzare  per   iscritto   all'autorita'   nazionale
competente della Parte importatrice, una notifica prima del movimento
transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente  modificato  di
cui al paragrafo  1  dell'articolo  7.  La  notifica  contiene,  come
minimo, le informazioni specificate all'Allegato I. 
   2. La Parte esportatrice si accerta che vi sia una responsabilita'
giuridica  per  quanto  riguarda   l'esattezza   delle   informazioni
comunicate dall'esportatore.