Allegato I INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE NOTIFICHE DA PRESENTARE CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 a) Nome, indirizzo e generalita' dell'esportatore. b) Nome, indirizzo e generalita' dell'importatore. c) Nome ed identita' dell'organismo vivente modificato e sua classificazione in funzione del grado di sicurezza biologico, nello Stato d'esportazione, se quest'ultimo esiste. d) data o date previste del movimento transfrontaliero se sono note. e) Nome comune e tassonomia, punto di raccolta o di acquisizione, e caratteristiche dell'organismo ricevente o degli organismi affini pertinenti per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici. f) Centri di origine e centri di diversita' genetica, quando sono noti, dell'organismo ricevente e/o degli organismi affini e descrizione degli habitat dove gli organismi possono persistere o proliferare. g) Nome comune e tassonomia, punto di raccolta o di acquisizione, e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori pertinenti per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici h) Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della tecnologia utilizzata e delle caratteristiche dell'organismo vivente modificato che ne risultano. i) Utilizzazione prevista dell'organismo vivente modificato o dei prodotti che ne sono derivati, vale a dire il materiale trasformato avente come origine l'organismo vivente modificato, che contiene nuove combinazioni identificabili di materiale genetico replicabile, ottenuto mediante il ricorso alla bio-tecnologia moderna. j) Quantita' o volume degli organismi viventi modificati da trasferire. k) Rapporto pre-esistente su una valutazione dei rischi conforme all'allegato III. l) Metodi proposti per garantire la manipolazione, l'immagazzinaggio, il trasporto e l'utilizzazione cevra da pericoli, ivi compreso l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire eventualmente in caso di emergenza. m) Situazione dell'organismo vivente modificato rispetto alla regolamentazione nello Stato di esportazione (per esempio se e' vietato nello Stato esportatore, se esistono altre limitazioni o se la sua circolazione e' stata autorizzata); se l'organismo vivente modificato e' vietato nello Stato esportatore, la ragione o le ragioni di tale divieto. n) Risultato e oggetto di ogni notifica dell'esportatore indirizzata ad altri Stati per quanto concerne l'organismo vivente modificato da trasferire. o) Dichiarazione secondo la quale le informazioni di cui sopra sono esatte.