(Allegato III)
                            Allegato III 
                       VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
   Obiettivo 
   1. Ai fini del presente Protocollo, la valutazione dei rischi mira
a determinare e  valutare  i  potenziali  effetti  sfavorevoli  degli
organismi viventi modificati sulla  conservazione  e  l'uso  duraturo
della  diversita'  biologica   nel   probabile   ambiente   ricevente
potenziale, in considerazione  altresi'  dei  rischi  per  la  salute
umana. 
 
   Utilizzazione delle valutazioni dei rischi. 
   2. La valutazione dei rischi e'  utilizzata  in  modo  particolare
dalle autorita' competenti per prendere una decisione  in  cognizione
di causa sugli organismi viventi modificati. 
 
   Principi generali 
   3. La valutazione dei rischi dovrebbe  essere  effettuata  secondo
metodi scientifici comprovati e nella trasparenza, e puo' tener conto
di pareri tecnici e di direttive delle organizzazioni  internazionali
competenti. 
   4.  Non  occorre  necessariamente  dedurre   dalla   mancanza   di
cognizioni o di un consenso scientifico, la gravita' di  un  rischio,
l'assenza di rischio, o l'esistenza di un rischio accettabile. 
   5. I rischi  connessi  agli  organismi  viventi  modificati  o  ai
prodotti che ne sono derivati, vale a dire il  materiale  trasformato
proveniente  da  organismi  viventi  modificati  che  contiene  nuove
combinazioni scoperte  di  materiale  genetico  replicabile  ottenuto
avvalendosi   della   biotecnologia   moderna,   dovrebbero    essere
considerati rispetto ai rischi presentati dagli organismi riceventi o 
affini non modificati nel probabile ambiente potenziale ricevente 
   6. La valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata  caso  per
caso. La natura ed il grado di precisione dell'informazione richiesta
possono variare  a  seconda  dei  casi,  in  funzione  dell'organismo
vivente modificato interessato, del suo uso previsto e del  probabile
ambiente potenziale ricevente. 
 
   Metodi 
   7.  La  valutazione  dei  rischi  puo'  esigere   un   supplemento
d'informazione su particolari questioni. Tale supplemento puo' essere
definito e richiesto in occasione  della  valutazione;  di  converso,
informazioni su altre questioni possono  non  essere  pertinenti,  in
alcuni casi. 
   8. Per conseguire il suo  obiettivo,  la  valutazione  dei  rischi
comporta, se del caso, le tappe seguenti: 
a) l'identificazione di tutte le nuove caratteristiche genotipiche  e
   fenotipiche connesse all'organismo vivente modificato che  possono
   avere  effetti  sfavorevoli   sulla   diversita'   biologica   nel
   potenziale ambiente ricevente, e comportare anche  rischi  per  la
   salute umana; 
b) La valutazione della probabilita' che tali effetti sfavorevoli  si
   verifichino, in considerazione del grado e del tipo di esposizione
   del probabile potenziale ambiente ricevente dell'organismo vivente
   modificato; 
c) La  valutazione  delle  eventuali  conseguenze  di  tali   effetti
   sfavorevoli se questi ultimi dovessero verificarsi; 
d) La stima del rischio  globale  presentato  dall'organismo  vivente
   modificato, sulla base della  valutazione  della  probabilita'  di
   accadimento degli effetti sfavorevoli  individuati  e  delle  loro
   conseguenze; 
e) una raccomandazione che indica se  i  rischi  sono  accettabili  o
   possono essere gestiti, ivi compresa, se del caso, la  definizione
   delle strategie di gestione di questi rischi; e 
f) qualora esistano incertezze per quanto riguarda  la  gravita'  del
   rischio,  si  puo'  chiedere  un  supplemento  d'informazione   su
   specifici punti preoccupanti, oppure attuare strategie appropriate
   di  gestione  dei  rischi  e/o  controllare  l'organismo   vivente
   modificato nell'ambiente ricevente. 
 
   Punti da esaminare 
   9. A seconda dei casi, la valutazione dei rischi tiene conto dei 
dati tecnici e scientifici pertinenti concernenti 
a) L'organismo ricevente o gli organismi affini:  Le  caratteristiche
   biologiche dell'organismo ricevente o degli organismi affini,  ivi
   comprese le precisioni concernenti la tassonomia, il nome  comune,
   l'origine, i centri di origine ed i centri di diversita' genetica,
   quando sono  noti,  ed  una  descrizione  dell'habitat  dove  tali
   organismi possono persistere o proliferare; 
b) L'organismo o gli organismi donatori: Tassonomia  e  nome  comune,
   fonte e  caratteristiche  biologiche  pertinenti  degli  organismi
   donatori; 
c) Il vettore: Le caratteristiche del vettore, ivi  compresa  la  sua
   identita', se del caso, la sua fonte o la sua origine e le zone di
   ripartizione dei suoi occupanti; 
d) L'inserto o gli inserti e/o le caratteristiche della modifica:  le
   caratteristiche  genetiche  dell'acido  nucleico  inserito  e   la
   funzione che esso determina, e/o le caratteristiche della modifica
   introdotta; 
e) L'organismo vivente modificato  Identita'  dell'organismo  vivente
   modificato,   differenze   fra   le   caratteristiche   biologiche
   dell'organismo  vivente   modificato   e   quelle   dell'organismo
   ricevente o degli organismi affini; 
f) Rilevazione e identificazione dell'organismo  vivente  modificato:
   metodi  di  rilevazione  e  d'identificazione  proposti   e   loro
   particolarita', precisione e affidabilita'; 
g) Informazioni  relative  all'uso  previsto:  Informativa   relativa
   all'uso previsto dell'organismo vivente modificato,  ivi  compresa
   ogni nuova utilizzazione o utilizzazione che differisce da  quella
   dell'organismo ricevente o affine; e 
h) L'ambiente ricevente : Informazioni sul luogo e le caratteristiche
   geografiche,  climatiche  ed  ecologiche  del  probabile  ambiente
   ricevente potenziale, ivi compresa  ogni  informazione  pertinente
   sulla diversita' biologica ed i centri  di  origine  che  vi  sono
   situati.