Allegato III VALUTAZIONE DEI RISCHI Obiettivo 1. Ai fini del presente Protocollo, la valutazione dei rischi mira a determinare e valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica nel probabile ambiente ricevente potenziale, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana. Utilizzazione delle valutazioni dei rischi. 2. La valutazione dei rischi e' utilizzata in modo particolare dalle autorita' competenti per prendere una decisione in cognizione di causa sugli organismi viventi modificati. Principi generali 3. La valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata secondo metodi scientifici comprovati e nella trasparenza, e puo' tener conto di pareri tecnici e di direttive delle organizzazioni internazionali competenti. 4. Non occorre necessariamente dedurre dalla mancanza di cognizioni o di un consenso scientifico, la gravita' di un rischio, l'assenza di rischio, o l'esistenza di un rischio accettabile. 5. I rischi connessi agli organismi viventi modificati o ai prodotti che ne sono derivati, vale a dire il materiale trasformato proveniente da organismi viventi modificati che contiene nuove combinazioni scoperte di materiale genetico replicabile ottenuto avvalendosi della biotecnologia moderna, dovrebbero essere considerati rispetto ai rischi presentati dagli organismi riceventi o affini non modificati nel probabile ambiente potenziale ricevente 6. La valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata caso per caso. La natura ed il grado di precisione dell'informazione richiesta possono variare a seconda dei casi, in funzione dell'organismo vivente modificato interessato, del suo uso previsto e del probabile ambiente potenziale ricevente. Metodi 7. La valutazione dei rischi puo' esigere un supplemento d'informazione su particolari questioni. Tale supplemento puo' essere definito e richiesto in occasione della valutazione; di converso, informazioni su altre questioni possono non essere pertinenti, in alcuni casi. 8. Per conseguire il suo obiettivo, la valutazione dei rischi comporta, se del caso, le tappe seguenti: a) l'identificazione di tutte le nuove caratteristiche genotipiche e fenotipiche connesse all'organismo vivente modificato che possono avere effetti sfavorevoli sulla diversita' biologica nel potenziale ambiente ricevente, e comportare anche rischi per la salute umana; b) La valutazione della probabilita' che tali effetti sfavorevoli si verifichino, in considerazione del grado e del tipo di esposizione del probabile potenziale ambiente ricevente dell'organismo vivente modificato; c) La valutazione delle eventuali conseguenze di tali effetti sfavorevoli se questi ultimi dovessero verificarsi; d) La stima del rischio globale presentato dall'organismo vivente modificato, sulla base della valutazione della probabilita' di accadimento degli effetti sfavorevoli individuati e delle loro conseguenze; e) una raccomandazione che indica se i rischi sono accettabili o possono essere gestiti, ivi compresa, se del caso, la definizione delle strategie di gestione di questi rischi; e f) qualora esistano incertezze per quanto riguarda la gravita' del rischio, si puo' chiedere un supplemento d'informazione su specifici punti preoccupanti, oppure attuare strategie appropriate di gestione dei rischi e/o controllare l'organismo vivente modificato nell'ambiente ricevente. Punti da esaminare 9. A seconda dei casi, la valutazione dei rischi tiene conto dei dati tecnici e scientifici pertinenti concernenti a) L'organismo ricevente o gli organismi affini: Le caratteristiche biologiche dell'organismo ricevente o degli organismi affini, ivi comprese le precisioni concernenti la tassonomia, il nome comune, l'origine, i centri di origine ed i centri di diversita' genetica, quando sono noti, ed una descrizione dell'habitat dove tali organismi possono persistere o proliferare; b) L'organismo o gli organismi donatori: Tassonomia e nome comune, fonte e caratteristiche biologiche pertinenti degli organismi donatori; c) Il vettore: Le caratteristiche del vettore, ivi compresa la sua identita', se del caso, la sua fonte o la sua origine e le zone di ripartizione dei suoi occupanti; d) L'inserto o gli inserti e/o le caratteristiche della modifica: le caratteristiche genetiche dell'acido nucleico inserito e la funzione che esso determina, e/o le caratteristiche della modifica introdotta; e) L'organismo vivente modificato Identita' dell'organismo vivente modificato, differenze fra le caratteristiche biologiche dell'organismo vivente modificato e quelle dell'organismo ricevente o degli organismi affini; f) Rilevazione e identificazione dell'organismo vivente modificato: metodi di rilevazione e d'identificazione proposti e loro particolarita', precisione e affidabilita'; g) Informazioni relative all'uso previsto: Informativa relativa all'uso previsto dell'organismo vivente modificato, ivi compresa ogni nuova utilizzazione o utilizzazione che differisce da quella dell'organismo ricevente o affine; e h) L'ambiente ricevente : Informazioni sul luogo e le caratteristiche geografiche, climatiche ed ecologiche del probabile ambiente ricevente potenziale, ivi compresa ogni informazione pertinente sulla diversita' biologica ed i centri di origine che vi sono situati.