Art. 14.
                  Questioni attinenti il collegamento
  degli impianti alla rete elettrica
    1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  emana
  specifiche  direttive  relativamente  alle  condizioni  tecniche ed
  economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti
  alimentati  da  fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione
  nominale  superiore  ad  1  kV,  i  cui  gestori  hanno  obbligo di
  connessione di terzi.
    2. Le direttive di cui al comma 1:
      a)  prevedono  la  pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
  degli  standard  tecnici  per  la  realizzazione  degli impianti di
  utenza e di rete per la connessione;
      b)   fissano   le  procedure,  i  tempi  e  i  criteri  per  la
  determinazione   dei   costi,   a   carico   del   produttore,  per
  l'espletamento   di   tutte  le  fasi  istruttorie  necessarie  per
  l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
      c)  stabiliscono  i  criteri  per  la ripartizione dei costi di
  connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
      d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete
  per  la  connessione  possono  essere  realizzati  interamente  dal
  produttore,  individuando  altresi'  i provvedimenti che il Gestore
  della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di
  detti  impianti;  per  i  casi  nei quali il produttore non intenda
  avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative
  che  il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di
  realizzazione;
      e)  prevedono  la  pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
  delle   condizioni   tecniche   ed  economiche  necessarie  per  la
  realizzazione   delle   eventuali   opere   di   adeguamento  delle
  infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
      f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti
  i   produttori   che   ne  beneficiano  delle  eventuali  opere  di
  adeguamento  delle  infrastrutture di rete. Dette modalita', basate
  su  criteri  oggettivi,  trasparenti  e  non discriminatori tengono
  conto  dei  benefici  che  i  produttori  gia'  connessi  e  quelli
  collegatisi  successivamente  e gli stessi gestori di rete traggono
  dalle connessioni.
    3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che
  richiede  il  collegamento  alla  rete di un impianto alimentato da
  fonti  rinnovabili  le  soluzioni  atte  a favorirne l'accesso alla
  rete,   unitamente   alle   stime   dei   costi  e  della  relativa
  ripartizione, in conformita' alla disciplina di cui al comma 1.
    4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
  provvedimenti   eventualmente   necessari   per  garantire  che  la
  tariffazione  dei  costi  di  trasmissione  e  di distribuzione non
  penalizzi l'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili,
  compresa  quella  prodotta  in  zone  periferiche, quali le regioni
  insulari e le regioni a bassa densita' di popolazione.