Art. 17.
        Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse
       a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  43, com-ma 1,
  lettera  e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della
  gerarchia  di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo
  5  febbraio  1997,  n.  22,  sono  ammessi a beneficiare del regime
  riservato   alle  fonti  energetiche  rinnovabili  i  rifiuti,  ivi
  compresa,  anche  tramite  il  ricorso  a  misure  promozionali, la
  frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti,
  di  cui  ai  decreti  previsti  dagli  articoli 31 e 33 del decreto
  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  92  e  alle norme tecniche UNI
  9903-1.  Pertanto,  agli  impianti, ivi incluse le centrali ibride,
  alimentati  dai  suddetti  rifiuti  e combustibili, si applicano le
  disposizioni  del  presente decreto, fatta eccezione, limitatamente
  alla  frazione  non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo
  11.    Sono   fatti   salvi   i   diritti   acquisiti   a   seguito
  dell'applicazione  delle disposizioni di cui al decreto legislativo
  16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
    2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
      a)   le   fonti  assimilate  alle  fonti  rinnovabili,  di  cui
  all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
      b)  i  beni,  i prodotti e le sostanze derivanti da processi il
  cui  scopo  primario  sia  la produzione di vettori energetici o di
  energia;
      c)  i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche
  definite  nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  1  e  2,  entro
  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
  decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, sentite le
  competenti  Commissioni  parlamentari  e d'intesa con la Conferenza
  unificata,  adotta  un  decreto  con  il quale sono individuati gli
  ulteriori  rifiuti  e  combustibili  derivati dai rifiuti ammessi a
  beneficiare,  anche  tramite  il ricorso a misure promozionali, del
  regime  giuridico  riservato  alle  fonti  rinnovabili. Il medesimo
  decreto stabilisce altresi:
      a)  i  valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di
  impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai
  rifiuti;
      b) le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della
  gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto
  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a
  base di biomassa.
    4.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 1, l'ammissione dei
  rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico
  riservato  alle  fonti  rinnovabili  e'  subordinata all'entrata in
  vigore del decreto di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 17:
              - Per  la legge 1° marzo 2002, n. 39 e l'art. 43, comma
          1, lettera e), vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi note alle premesse.
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
          note alle premesse.
              - Per  la  legge  9 gennaio 1991, n. 10, vedi note alle
          premesse. L'art. 1, comma 3, cosi' recita:
              "3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
          rinnovabili  di  energia  o  assimilate: il sole, il vento,
          l'energia  idraulica,  le risorse geotermiche, le maree, il
          moto  ondoso  e  la  trasformazione dei rifiuti organici ed
          inorganici   o   di  prodotti  vegetali.  Sono  considerate
          altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
          di   energia:  la  cogenerazione,  intesa  come  produzione
          combinata  di energia elettrica o meccanica e di calore, il
          calore  recuperabile  nei  fumi  di  scarico  e da impianti
          termici,  da  impianti elettrici e da processi industriali,
          nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
          in  impianti  e  in  prodotti  ivi  compresi  i risparmi di
          energia     conseguibili     nella     climatizzazione    e
          nell'illuminazione    degli    edifici    con    interventi
          sull'involucro  edilizio  e  sugli  impianti. Per i rifiuti
          organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
          in   particolare   la  normativa  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
          31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 ottobre  1987,  n. 441, e al decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475".