Art. 18.
                     Cumulabilita' di incentivi
  1.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da
fonti  rinnovabili  e  da rifiuti che ottiene i certificati verdi non
puo'   ottenere   i   titoli   derivanti   dalla  applicazione  delle
disposizioni   attuative   dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo   16   marzo   1999,   n.  79,  ne'  i  titoli  derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative  dell'articolo  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  2.  La  produzione  di  energia elettrica da impianti alimentati da
biodiesel   che  abbia  ottenuto  l'esenzione  dall'accisa  ai  sensi
dell'articolo  21  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, o da altro
provvedimento  di  analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati
verdi,  ne'  i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative  dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
 
          Note all'art. 18:
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
          note alle premesse. L'art. 9, comma 1, cosi' recita:
              «1.   Le   imprese  distributrici  hanno  l'obbligo  di
          connettere  alle  proprie  reti  tutti  i  soggetti  che ne
          facciano  richiesta, senza compromettere la continuita' del
          servizio  e  purche'  siano  rispettate  le regole tecniche
          nonche'   le   deliberazioni   emanate  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia  di  tariffe,
          contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ivi
          comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
          cooperative  di  produzione e distribuzione di cui all'art.
          4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a
          svolgere   il  servizio  di  distribuzione  sulla  base  di
          concessioni  rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e aventi
          scadenza  il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
          sono  individuati  i  responsabili  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
          distribuzione     e    dei    relativi    dispositivi    di
          interconnessione,  che  devono  mantenere  il segreto sulle
          informazioni    commerciali   riservate;   le   concessioni
          prevedono,    tra    l'altro,    misure    di    incremento
          dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali  di energia
          secondo  obiettivi quantitativi determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto».
              - Per  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
          vedi note alle premesse. L'art. 16, comma 4, cosi' recita:
              «4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
          energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti rinnnovabili. Gli
          obiettivi  quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
          gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
          di   valutazione   dell'ottenimento   dei   risultati  sono
          individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, da emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,   utilizzando   anche  lo  strumento  della
          remunerazione  delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
          23,  nel  cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
          sono   determinati   con  provvedimenti  di  pianificazione
          energetica  regionale,  sentiti  gli  organismi di raccordo
          regione-autonomie  locali.  In sede di Conferenza unificata
          e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi
          regionali con quelli nazionali».