Art. 19.
               Disposizioni specifiche per le regioni
            a statuto speciale e per le province autonome
                         di Trento e Bolzano
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle
finalita'  del  presente  decreto legislativo ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.