Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) fonti energetiche rinnovabili o fonti  rinnovabili:  le  fonti
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica,  del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare,  per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti  e
residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze  vegetali
e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie  connesse,  nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
    b)  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   programmabili:
impianti alimentati  dalle  biomasse  e  dalla  fonte  idraulica,  ad
esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua  fluente,
nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); 
    c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non  programmabili  o
comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti
alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano  tra  quelli  di
cui alla lettera b); 
    d) centrali ibride:  centrali  che  producono  energia  elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili,  sia  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire  gli  impianti  he
producono  energia  elettrica  mediante  combustione  di  fonti   non
rinnovabili e di fonti rinnovabili; 
    e) impianti di microgenerazione: impianti per  la  produzione  di
energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW
elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a). 
    f)  elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche   rinnovabili:
l'elettricita' prodotta da  impianti  alimentati  esclusivamente  con
fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di  cui  alla
lettera g), nonche'  l'elettricita'  ottenuta  da  fonti  rinnovabili
utilizzata  per  riempire   i   sistemi   di   stoccaggio,   ma   non
l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi; 
    g)  produzione  e   producibilita'   imputabili:   produzione   e
producibilita' di energia elettrica imputabili  a  fonti  rinnovabili
nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle  direttive  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
    h)  consumo  di  elettricita':   la   produzione   nazionale   di
elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate  le  importazioni  e
detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita); 
    i)  Gestore  della  rete:  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79; 
    l) Gestore di rete:  persona  fisica  o  giuridica  responsabile,
anche  non  avendone  la  proprieta',  della  gestione  di  una  rete
elettrica  con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  nonche'   delle
attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima,  ivi  inclusi
il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
    m) impianto di utenza per la connessione:  porzione  di  impianto
per la connessione alla rete elettrica degli  impianti  di  cui  alle
lettere b), c) e d)  la  cui  realizzazione,  gestione,  esercizio  e
manutenzione rimangono di  competenza  del  soggetto  richiedente  la
connessione; 
    n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto  per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere
b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto  all'obbligo
di connessione di terzi ai sensi del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79; 
    o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11  del
decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  rilasciati  nell'ambito
dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11  del
medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'argomento  del  decreto  legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 3 e l'art.  11
          cosi' recitano: 
              «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
          - 1. Il gestore della rete di  trasmissione  nazionale,  di
          seguito «gestore», esercita le attivita' di trasmissione  e
          dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la
          gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
          gestore  ha  l'obbligo   di   connettere   alla   rete   di
          trasmissione nazionale tutti i  soggetti  che  ne  facciano
          richiesta, senza compromettere la continuita' del  servizio
          e purche' siano rispettate le regole  tecniche  di  cui  al
          comma   6   del   presente   articolo   e   le   condizioni
          tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
          dall'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas.
          L'eventuale  rifiuto  di  accesso  alla  rete  deve  essere
          debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete  di
          trasmissione nazionale fornisce  ai  soggetti  responsabili
          della gestione  di  ogni  altra  rete  dell'Unione  europea
          interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione   nazionale
          informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
          sicuro   ed   efficiente,   lo   sviluppo   coordinato    e
          l'interoperabilita' delle reti interconnesse. 
              2. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          gestisce i flussi di energia,  i  relativi  dispositivi  di
          interconnessione  ed   i   servizi   ausiliari   necessari;
          garantisce l'adempimento di ogni  altro  obbligo  volto  ad
          assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
          minor  costo  del  servizio  e  degli   approvvigionamenti;
          gestisce la rete, di cui puo'  essere  proprietario,  senza
          discriminazione di utenti o categorie di  utenti;  delibera
          gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,  a
          proprio carico, se proprietario  della  rete,  o  a  carico
          della societa'  proprietarie,  in  modo  da  assicurare  la
          sicurezza  e  la  continuita'   degli   approvvigionamenti,
          nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto  degli
          indirizzi del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Al gestore  sono  trasferiti  competenze,
          diritti e poteri di soggetti privati e pubblici,  anche  ad
          ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente  con
          riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.  Il
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  mantiene  il
          segreto sulle informazioni commerciali riservate  acquisite
          nel corso dello svolgimento della sua attivita'. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le condizioni atte a garantire a  tutti  gli  utenti  della
          rete la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di  condizioni,
          l'imparzialita'  e   la   neutralita'   del   servizio   di
          trasmissione  e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di   tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta  o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente  con  i   vincoli   tecnici   della   rete.
          L'Autorita' prevede, inoltre,  l'obbligo  di  utilizzazione
          prioritaria dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo  di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione. 
              4. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'ENEL  S.p.a.
          costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
          successivi sessanta giorni, tutti  i  beni,  eccettuata  la
          proprieta'  delle  reti,  i  rapporti  giuridici   inerenti
          all'attivita' del gestore stesso, compresa la  quota  parte
          dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,   e   il
          personale necessario per le attivita'  di  competenza.  Con
          propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi  alla
          data dei  suddetti  conferimenti,  dispone  gli  eventuali,
          ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del  gestore
          e  approva  i  conferimenti  stessi.  Lo  stesso   Ministro
          determina con proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la
          societa' assume la titolarita' e  le  funzioni  di  gestore
          della rete di trasmissione nazionale; dalla  medesima  data
          le azioni della suddetta societa' sono assegnate  a  titolo
          gratuito al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.  I  diritti  dell'azionista  sono
          esercitati  d'intesa  tra  il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica  e  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.   Gli
          indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. Fino alla stessa data  l'ENEL  S.p.a.  e'
          responsabile  del  corretto  funzionamento  della  rete  di
          trasmissione nazionale e delle attivita' di  dispacciamento
          nonche' di quanto previsto dal comma 12. 
              5.  Il  gestore  della  rete  e'  concessionario  delle
          attivita' di trasmissione e dispacciamento; la  concessione
          e' disciplinata, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Con analogo decreto, si provvede ad integrare o  modificare
          la concessione rilasciata in  tutti  i  casi  di  modifiche
          nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,  ove
          il  Ministro  delle   attivita'   produttive   lo   ritenga
          necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
          medesima  all'esercizio  delle   attivita'   riservate   al
          gestore. 
              6. Il gestore,  con  proprie  delibere,  stabilisce  le
          regole per il dispacciamento nel rispetto delle  condizioni
          di cui al comma 3 e degli  indirizzi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il  gestore
          della  rete  di  trasmissione   nazionale   adotta   regole
          tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio,  in
          materia di progettazione e funzionamento degli impianti  di
          generazione,   delle   reti   di    distribuzione,    delle
          apparecchiature  direttamente  connesse,  dei  circuiti  di
          interconnessione  e  delle  linee  dirette,  al   fine   di
          garantire  la  piu'  idonea  connessione   alla   rete   di
          trasmissione  nazionale   nonche'   la   sicurezza   e   la
          connessione  operativa  tra  le   reti.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas verifica la conformita'  delle
          regole tecniche adottate dal gestore alle  direttive  dalla
          stessa emanate e si pronuncia, sentito  il  gestore,  entro
          novanta giorni; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale termine, le regole si intendono approvate.  In  nessun
          caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
          della rete di trasmissione nazionale, o  a  coloro  che  ne
          abbiano la disponibilita', fatta eccezione per  il  gestore
          della rete di  trasmissione  nazionale  in  relazione  alle
          attivita' di trasmissione e di dispacciamento,  diritti  di
          esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore  di
          alcun  tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione
          della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei  al
          servizio elettrico non puo' comunque comportare  vincoli  o
          restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
          disciplinate dal presente decreto. Le  regole  tecniche  di
          cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate  alla
          Commissione delle Comunita' europee  a  norma  dell'art.  8
          della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  l'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il  gas  e  i  soggetti  interessati,
          determina  con  proprio  decreto  l'ambito  della  rete  di
          trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di  tensione
          uguale o superiore a 220 kV e delle parti di  rete,  aventi
          tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare  secondo
          criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
          decreto  il  gestore  puo'   affidare   a   terzi,   previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e  sulla  base  di  convenzioni  approvate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   la
          gestione di limitate porzioni della  rete  di  trasmissione
          nazionale non direttamente funzionali  alla  stessa.  Entro
          trenta   giorni   dalla   emanazione   del    decreto    di
          determinazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale  i
          proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
          disponibilita',  costituiscono  una  o  piu'  societa'   di
          capitali alle quali, entro  i  successivi  novanta  giorni,
          sono trasferiti esclusivamente i  beni  e  i  rapporti,  le
          attivita' e le passivita', relativi  alla  trasmissione  di
          energia  elettrica.   Il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   possono
          promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
          forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti  gli
          operatori del mercato. 
              8.  Il  gestore  stipula  convenzioni,  anche  con   le
          societa' che dispongono delle  reti  di  trasmissione,  per
          disciplinare gli interventi di manutenzione e  di  sviluppo
          della rete e dei dispositivi di interconnessione con  altre
          reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
          gestore risponde direttamente nei confronti  del  Ministero
          delle  attivita'  produttive  della  tempestiva  esecuzione
          degli interventi di  manutenzione  e  sviluppo  della  rete
          deliberati. Le  suddette  convenzioni,  sono  stipulate  in
          conformita'  ad  una  convenzione  tipo   definita,   entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   legislativo,    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
          norma della legge n. 481 del 1995,  sentita  la  Conferenza
          unificata, istituita ai sensi del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              Tale convenzione tipo prevede: 
                a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni
          in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete; 
                b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e  degli
          investimenti,  tenuto  conto  degli  obblighi  normativi  a
          carico degli operatori; 
                c) le modalita' di  accertamento  di  disfunzioni  ed
          inadempimenti  e  la   determinazione   delle   conseguenti
          sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
          eventuali indennizzi alle parti lese; 
                d)  le  modalita'  di  coinvolgimento  delle  regioni
          interessate  in  ordine  agli  aspetti  di  localizzazione,
          razionalizzazione e sviluppo delle reti. 
              9. In caso di mancata stipula, entro centoventi  giorni
          dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
          trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
          con le societa' che dispongono delle reti di  trasmissione,
          le stesse sono definite e rese efficaci entro i  successivi
          sessanta giorni con decreto  del  Ministro  dell'industria,
          del   commercio    e    dell'artigianato,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
          assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
          comma  4,  i  soggetti  proprietari  delle   reti   restano
          responsabili della corretta  manutenzione  e  funzionamento
          delle reti e dei dispositivi di loro  proprieta';  i  costi
          relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
          di  trasmissione  nazionale  nell'ambito   della   relativa
          convenzione.  Eventuali  inadempienze  o  disservizi   sono
          sanzionati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il
          gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
          che i rapporti oggetto delle convenzioni  si  svolgano  nel
          rispetto delle  disposizioni  in  esse  contenute,  potendo
          irrogare  le  sanzioni  previste  dall'art.  2,  comma  20,
          lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel  caso
          in cui le violazioni accertate  pregiudichino  l'accesso  e
          l'uso a condizioni paritetiche della rete  di  trasmissione
          nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
          sensi   del   presente   comma   viene   data    preventiva
          comunicazione al Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              10. Per l'accesso e l'uso della  rete  di  trasmissione
          nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
          indipendentemente  dalla  localizzazione  geografica  degli
          impianti di produzione e dei  clienti  finali,  e  comunque
          sulla base di criteri non  discriminatori.  La  misura  del
          corrispettivo e' determinata dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, considerando anche  gli  oneri
          connessi ai compiti previsti al comma  12  ed  e'  tale  da
          incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'  di
          propria competenza secondo criteri di efficienza economica. 
          Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
          periodo transitorio fino all'assunzione  della  titolarita'
          da parte del gestore di cui al comma 4. 
              11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi
          inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e  le
          attivita'  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  lettera   e).
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede  al
          conseguente adeguamento del corrispettivo di cui  al  comma
          10. La  quota  parte  del  corrispettivo  a  copertura  dei
          suddetti oneri a carico dei clienti finali, in  particolare
          per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
          misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. 
              12.  Il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato, con proprio provvedimento  ai  sensi  del
          comma 3 dell'art. 1, determina la cessione  dei  diritti  e
          delle  obbligazioni  relative   all'acquisto   di   energia
          elettrica, comunque prodotta da altri operatori  nazionali,
          da  parte  dell'ENEL  S.p.a.  al  gestore  della  rete   di
          trasmissione  nazionale.   Il   gestore   ritira   altresi'
          l'energia elettrica di cui al comma 3  dell'art.  22  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
          determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          in  applicazione  del  criterio  del  costo  evitato.   Con
          apposite convenzioni, previa  autorizzazione  del  Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
          ceduti    al     gestore,     da     parte     dell'imprese
          produttrici-distributrici,   l'energia.elettrica    ed    i
          relativi diritti di cui  al  titolo  IV,  lettera  b),  del
          provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali  convenzioni
          e' fissata in otto anni a partire dalla data  di  messa  in
          esercizio degli impianti ed il prezzo  corrisposto  include
          anche il costo evitato. 
              13. Dalla data di entrata in funzione  del  sistema  di
          dispacciamento di merito  economico  il  gestore,  restando
          garante del  rispetto  delle  clausole  contrattuali,  cede
          l'energia acquisita ai sensi del comma 12  al  mercato.  Ai
          fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti  dal
          gestore, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
          acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti  dalla
          vendita  dell'energia  sul  mercato  e  dalla  vendita  dei
          diritti di cui al comma 3 dell'art. 11. 
              14. L'autorizzazione  alla  realizzazione  delle  linee
          dirette e'  rilasciata  dalle  competenti  amministrazioni,
          previo  parere  del  gestore  per  le  linee  di   tensione
          superiore a 120 kV.  Il  rifiuto  dell'autorizzazione  deve
          essere debitamente motivato. 
              15.  Il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,    per    gli    adempimenti     relativi
          all'attuazione del presente decreto,  puo'  avvalersi,  con
          opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
          gestore.   Per   assicurare   la   continuita'   operativa,
          l'incarico previsto all'art. 22, comma  2,  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due volte». 
              «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili,  il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride carbonica e l'utilizzo delle  risorse  energetiche
          nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori  e  i
          soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun  anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili  hanno  l'obbligo  di  immettere  nel   sistema
          elettrico  nazionale,  nell'anno  successivo,   una   quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva, in data  successiva  a  quella  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni e alle produzioni  di  energia  elettrica,  al
          netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale  e
          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche'  al  netto
          dell'energia   elettrica   prodotta    da    impianti    di
          gassificazione che  utilizzino  anche  carbone  di  origine
          nazionale, l'uso della quale  fonte  e'  altresi'  esentato
          dall'imposta di consumo e dall'accisa  di  cui  all'art.  8
          della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota  di  cui  al
          comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per  cento  della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh. 
              3. Gli stessi soggetti possono  adempiere  al  suddetto
          obbligo  anche  acquistando,   in   tutto   o   in   parte,
          l'equivalente  quota  o  i  relativi   diritti   da   altri
          produttori,   purche'   immettano   l'energia   da    fonti
          rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal  gestore
          della rete di trasmissione nazionale.  I  diritti  relativi
          agli impianti di cui all'art. 3, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, sono  attribuiti  al  gestore  della
          rete di trasmissione nazionale. Il gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,   al   fine   di   compensare   le
          fluttuazioni produttive annuali o l'offerta  insufficiente,
          puo' acquistare e vendere diritti di  produzione  da  fonti
          rinnovabili, prescindendo dalla  effettiva  disponibilita',
          con l'obbligo di compensare su base triennale le  eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'. 
              4. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          assicura la precedenza all'energia  elettrica  prodotta  da
          impianti che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti  energetiche
          rinnovabili,  sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base   di
          specifici criteri  definiti  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas,  e  fonti   nazionali   di   energia
          combustibile primaria, queste ultime per una quota  massima
          annuale non  superiore  al  quindici  per  cento  di  tutta
          l'energia  primaria  necessaria  per   generare   l'energia
          elettrica consumata. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          dell'ambiente, sono adottate le direttive per  l'attuazione
          di quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche'  gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al  rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento   delle
          emissioni di gas inquinanti,  con  particolare  riferimento
          agli impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo  di
          Kyoto. 
              6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse  tipologie
          di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE,  adottata
          su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   la   Conferenza    unificata,
          istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono determinati per ciascuna fonte  gli  obiettivi
          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
          e  le  province  autonome  delle   risorse   da   destinare
          all'incentivazione. Le  regioni  e  le  province  autonome,
          anche con proprie risorse,  favoriscono  il  coinvolgimento
          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili».