Art. 20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali 1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile. 3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricita' viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE. 4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata. 5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti. 6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricita' da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non puo' essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale. 7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni. 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti. 10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 20: - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 5, cosi' recita: "Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui all'art. 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale]. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione". - Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina". - La legge 9 marzo 2001, n. 49, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.". - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, commi 3 e 5, vedi note all'art. 2. - Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita: "Art. 5 (Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili). - 1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno si' che l'origine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso. 2. Gli Stati membri possono designare uno o piu' organi competenti, indipendenti dalle attivita' di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine. 3. Le garanzie di origine: specificano la fonte energetica da cui e' stata prodotta l'elettricita', specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacita'; consentono ai produttori di elettricita' che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva. 4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione puo' obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali e' basato il riconoscimento. 5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'art. 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilita' del sistema di garanzia. 6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'art. 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricita' sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo".