Art. 20.
           Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
  1.  Dal  1°  gennaio  2004 e fino alla data di entrata a regime del
mercato  elettrico  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16
marzo  1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui
all'articolo   13,   comma  3,  e'  riconosciuto  il  prezzo  fissato
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'energia
elettrica  all'ingrosso  alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle
attivita'  produttive  fissa,  ai  soli  fini  del  presente  decreto
legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2.   In   deroga  a  quanto  stabilito  all'articolo  8,  comma  7,
l'elettricita'  prodotta  dalle  centrali  ibride,  anche operanti in
co-combustione,  che  impiegano farine animali oggetto di smaltimento
ai  sensi  del  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9  marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i
soli  anni  dal  2003  al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul
100% della produzione imputabile.
  3.  I  soggetti  che  importano  energia  elettrica da Stati membri
dell'Unione  europea,  sottoposti  all'obbligo di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al
Gestore   della   rete,  relativamente  alla  quota  di  elettricita'
importata  prodotta  da  fonti  rinnovabili, l'esenzione dal medesimo
obbligo.  La  richiesta  e'  corredata almeno da copia conforme della
garanzia  di  origine  rilasciata,  ai  sensi  dell'articolo  5 della
direttiva   2001/77/CE,  nel  Paese  ove  e'  ubicato  l'impianto  di
produzione.  In  caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi,
l'esenzione   dal  medesimo  obbligo,  relativamente  alla  quota  di
elettricita'  importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata
alla   stipula  di  un  accordo  tra  il  Ministero  delle  attivita'
produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  i  competenti  Ministeri  dello Stato estero da cui l'elettricita'
viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da
fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di
cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
  4.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle
relazioni  richiamate  all'articolo  3,  comma 1, i certificati verdi
possono   essere   rilasciati   esclusivamente   alla  produzione  di
elettricita'  da  impianti  ubicati  sul territorio nazionale, ovvero
alle importazioni di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente
provenienti   da  Paesi  che  adottino  strumenti  di  promozione  ed
incentivazione  delle  fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in
Italia  e  riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul
territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero
delle  attivita'  produttive  e  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e i competenti Ministeri del Paese estero da
cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata.
  5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in
otto  anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da
eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
  6.  Al  fine  di  promuovere  in  misura  adeguata la produzione di
elettricita'  da  impianti  alimentati  da  biomassa e da rifiuti, ad
esclusione  di  quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di
cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di
cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono
anno,  di  certificati  verdi  su  una  quota  dell'energia elettrica
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17.
Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi
attribuiti  al  Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta
elevazione  del  periodo  di riconoscimento dei certificati verdi non
puo'  essere  concessa  per  la  produzione  di  energia elettrica da
impianti  che  hanno  beneficiato  di  incentivi  pubblici  in  conto
capitale.
  7.  I  certificati  verdi  rilasciati  per la produzione di energia
elettrica  in  un  dato  anno  possono  essere  usati per ottemperare
all'obbligo,  di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
  8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono  aggiornate  le  direttive  di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  9.  Fino  all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo
14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
  10.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato ovvero minori
entrate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 20:
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
          note alle premesse. L'art. 5, cosi' recita:
              "Art.  5  (Funzioni  di  gestore  del mercato). - 1. La
          gestione  economica del mercato elettrico e' affidata ad un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per   azioni,   costituita   dal   gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto. Esso organizza il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',   nonche'   di  concorrenza  tra  produttori,
          assicurando  altresi'  la gestione economica di un'adeguata
          disponibilita'  della riserva di potenza. La disciplina del
          mercato,  predisposta dal gestore del mercato entro un anno
          dalla  data  della  propria  costituzione, e' approvata con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas.  Essa,  in particolare, prevede, nel
          rispetto  dei  predetti  criteri, i compiti del gestore del
          mercato   in   ordine  al  bilanciamento  della  domanda  e
          dell'offerta  e gli obblighi di produttori e importatori di
          energia  elettrica  che non si avvalgono di quanto disposto
          dall'art. 6.
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          si  applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio
          2001  l'ordine  di  entrata  in  funzione  delle  unita' di
          produzione  di energia elettrica nonche' la selezione degli
          impianti  di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti
          e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo
          il  dispacciamento  di  merito economico. Dalla data in cui
          questo  viene  applicato,  il gestore del mercato assume la
          gestione   delle   offerte   di   acquisto   e  di  vendita
          dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino
          alla  medesima  data  il  gestore  di cui all'art. 3 pone a
          disposizione  degli  operatori una sede di negoziazione dei
          contratti  bilaterali.  I  contratti  bilaterali  stipulati
          all'esterno  della  predetta sede sono trasmessi al gestore
          della rete in copia conforme all'originale].
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e'
          competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva
          96/92/CE,  anche  per le controversie in materia di accesso
          alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione
          ed esportazione".
              -   Il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso    rischio.    Ulteriori   interventi   urgenti   per
          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
          spongiforme  bovina".      - La  legge 9 marzo 2001, n. 49,
          reca:   "Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge   11 gennaio   2001,  recante:  "Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio   per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle
          proteine  animali  ad  alto  rischio, nonche' per l'ammasso
          pubblico   temporaneo   delle   proteine  animali  a  basso
          rischio.".
              - Per  il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 e
          l'art. 11, commi 3 e 5, vedi note all'art. 2.
              - Per  la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
          L'art. 5 cosi' recita:
              "Art. 5 (Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta
          da fonti energetiche rinnovabili). - 1. Entro il 27 ottobre
          2003   gli   Stati   membri   fanno   si'   che   l'origine
          dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili
          sia  garantita come tale ai sensi della presente direttiva,
          secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori
          stabiliti  da  ciascuno  Stato  membro.  Essi  prevedono il
          rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.
              2. Gli Stati membri possono designare uno o piu' organi
          competenti,  indipendenti  dalle  attivita' di produzione e
          distribuzione,  incaricati  di  sovrintendere  al  rilascio
          delle garanzie di origine.
              3. Le garanzie di origine:
                specificano  la  fonte  energetica  da  cui  e' stata
          prodotta  l'elettricita', specificano le date e i luoghi di
          produzione  e,  nel  caso  delle  centrali  idroelettriche,
          indicano la capacita';
                consentono   ai   produttori   di   elettricita'  che
          utilizzano  fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che
          l'elettricita'   da  essi  venduta  e'  prodotta  da  fonti
          energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.
              4.  Tali  garanzie  di  origine  rilasciate a norma del
          paragrafo  2  sono  reciprocamente riconosciute dagli Stati
          membri  esclusivamente  come prova degli elementi di cui al
          paragrafo  3.  Un  eventuale  mancato  riconoscimento della
          garanzia  di  origine  quale  prova  in  questo  senso,  in
          particolare  per  ragioni connesse con la prevenzione delle
          frodi,   deve   essere   fondato   su   criteri  oggettivi,
          trasparenti  e  non  discriminatori.  In  caso  di  mancato
          riconoscimento  di  una  garanzia di origine la Commissione
          puo' obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere
          la  garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri
          oggettivi,  trasparenti  e  non discriminatori sui quali e'
          basato il riconoscimento.
              5.   Gli   Stati   membri   o   gli  organi  competenti
          istituiscono  meccanismi  appropriati per assicurare che la
          garanzia  di origine sia accurata e affidabile e descrivono
          sommariamente, nella relazione di cui all'art. 3, paragrafo
          3,  le  misure  adottate  per garantire l'affidabilita' del
          sistema di garanzia.
              6.   Previa   consultazione   degli  Stati  membri,  la
          Commissione  esamina, nella relazione di cui all'art. 8, la
          forma  e  i metodi che gli Stati membri possono seguire per
          garantire   che   l'elettricita'   sia  prodotta  da  fonti
          energetiche  rinnovabili.  Se  necessario,  la  Commissione
          propone  al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di
          norme comuni al riguardo".