Art. 3.
        Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
  1.  Le  principali  misure  nazionali  per promuovere l'aumento del
consumo   di   elettricita'   da   fonti  rinnovabili,  in  quantita'
proporzionata  agli  obiettivi  di cui alle relazioni predisposte dal
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo  2,  della  direttiva  2001/77/CE,  sono  costituite  dalle
disposizioni  del  presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  e  successivi  provvedimenti  attuativi,  nonche' dai
provvedimenti  assunti  al fine dell'attuazione della legge 1° giugno
2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei
benefici   connessi  al  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali  e  all'attuazione  delle  specifiche  misure  di sostegno.
L'aggiornamento   include   altresi'   la   valutazione  quantitativa
dell'evoluzione  dell'entita'  degli  incentivi alle fonti assimilate
alle  fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio
1991,  n.  9.  Dall'applicazione  del  presente  comma  non  derivano
maggiori oneri per lo Stato.
  2.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentita la
Conferenza  unificata,  aggiorna  le relazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo  2  della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni
di cui al comma 4.
  3.  Per  la  prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente
ogni  due  anni,  il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentiti gli altri Ministri
interessati  e  la  Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti
dal  Gestore  della  rete  e  dei  lavori  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo  16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata
una relazione che contiene:
    a)  un'analisi  del  raggiungimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali,  di  cui  alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni
precedenti,  che  indica,  in  particolare,  i  fattori climatici che
potrebbero  condizionare  tale raggiungimento, e il grado di coerenza
tra  le  misure  adottate e il contributo ascritto alla produzione di
elettricita' da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali
sui cambiamenti climatici;
    b)  l'effettivo  grado  di  coerenza tra gli obiettivi indicativi
nazionali,  di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo
indicativo  di  cui  all'allegato  A  della  direttiva  2001/77/CE  e
relative note esplicative;
    c)  l'esame dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine
di cui all'articolo 11;
    d)  un  esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8;
    e)  i  risultati  conseguiti  in termini di semplificazione delle
procedure  autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 12;
    f)  i  risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso
al  mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
    g)   le  eventuali  misure  aggiuntive  necessarie,  ivi  inclusi
eventuali   provvedimenti   economici  e  fiscali,  per  favorire  il
perseguimento  degli  obiettivi  di  cui alle relazioni richiamate al
comma 1;
    h)  le  valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo
periodo.
  4.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sulla base
della  relazione  di  cui  al  comma  3  e  previa  informativa  alla
Conferenza  unificata,  ottempera  all'obbligo di pubblicazione della
relazione  di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo
2  della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo
7 della medesima direttiva.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
          L'art. 3, paragrafo 2 cosi' recita:
              «2.  Entro  il  27 ottobre 2002, e successivamente ogni
          cinque  anni,  gli  Stati  membri adottano e pubblicano una
          relazione  che  stabilisce  per i dieci anni successivi gli
          obiettivi   indicativi   nazionali  di  consumo  futuro  di
          elettricita'  prodotta  da fonti energetiche rinnovabili in
          termini  di  percentuale  del consumo di elettricita'. Tale
          relazione  delinea  inoltre le misure adottate o previste a
          livello   nazionale  per  conseguire  tali  obiettivi.  Per
          fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:
                tengono  conto  dei  valori  di riferimento riportati
          nell'allegato;
                provvedono  affinche' gli obiettivi siano compatibili
          con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni
          sui  cambiamenti  climatici sottoscritti dalla Comunita' ai
          sensi  del  protocollo  di  Kyoto  della convenzione quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi
          note alle premesse.
              -   Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
          premesse.
              - Per  la  legge  9 gennaio  1991, n. 9, vedi note alle
          premesse. L'art. 22 cosi' recita:
              «Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione
          di  energia  elettrica  a  mezzo  di  fonti  rinnovabili  e
          assimilate).  -  1.  La  produzione  di energia elettrica a
          mezzo   di   impianti   che  utilizzano  fonti  di  energia
          considerate   rinnovabili  o  assimilate,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  e  in  particolare  la  produzione  di
          energia  elettrica a mezzo di impianti combinati di energia
          e  calore,  non e' soggetta alla riserva disposta in favore
          dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni,  e  alle
          autorizzazioni  previste dalla normativa emanata in materia
          di nazionalizzazione di energia elettrica.
              2.     I     soggetti    che    intendono    provvedere
          all'installazione  degli  impianti di cui al comma 1 devono
          darne   comunicazione   al  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,  all'Enel  e  all'ufficio
          tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione  competente  per
          territorio.
              3.  L'eccedenza  di  energia  elettrica  prodotta dagli
          impianti  di  cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e
          alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4,
          n.  8),  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
          dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
              4.  La  cessione,  lo  scambio, la produzione per conto
          terzi  e  il  vettoriamento dell'energia elettrica prodotta
          dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da
          apposite  convenzioni  con  l'Enel  in  conformita'  ad una
          convenzione  tipo,  approvata dal Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sentite le regioni, che
          terra'  conto  del  necessario  coordinamento dei programmi
          realizzativi  nel  settore  elettrico  nei  diversi  ambiti
          territoriali.
              5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per
          conto  dell'Enel,  al vettoriamento ed i parametri relativi
          allo  scambio  vengono  definiti  dal CIP entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          ed  aggiornati  con  cadenza  almeno  biennale, assicurando
          prezzi   e   parametri   incentivanti  nel  caso  di  nuova
          produzione   di   energia   elettrica   ottenuta  da  fonti
          energetiche  di  cui  al  comma 1. Nel caso di impianti che
          utilizzano    fonti   energetiche   assimilate   a   quelle
          rinnovabili,   il  CIP  definisce  altresi'  le  condizioni
          tecniche generali per l'assimilabilita'.
              6.  E' abrogato l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n.
          308.
              7.  Ai  fini  dell'applicazione delle norme di cui agli
          articoli 2  e  3  della  legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli
          impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
          rinnovabili  ed assimilate ai sensi della normativa vigente
          con  potenza  non  superiore  a  20  kW vengono esclusi dal
          pagamento   dell'imposta  e  dalla  categoria  di  officina
          elettrica,  in  caso  di funzionamento in servizio separato
          rispetto alla rete pubblica.».
              - Per  la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
          L'allegato A cosi' recita:
                                                            «Allegato
              Valori  di  riferimento  per  gli  obiettivi indicativi
          nazionali   degli   Stati  membri  relativi  al  contributo
          dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili
          al consumo lordo di elettricita' entro il 2010 (*).

          (*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel
          presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente
          dall'ipotesi  che la disciplina degli aiuti di Stato per la
          tutela  dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno
          alla   promozione   dell'elettricita'   prodotta  da  fonti
          energetiche rinnovabili».
              - L'art. 3, paragrafo 3, art. 6, paragrafo 2, e art. 7,
          paragrafo 7 della medesima direttiva, cosi' recitano:
              «3.  Gli  Stati  membri  pubblicano, per la prima volta
          entro  il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni,
          una  relazione  che  contiene un'analisi del raggiungimento
          degli  obiettivi  indicativi  nazionali  tenendo  conto, in
          particolare,   dei   fattori   climatici   che   potrebbero
          condizionare  tale  realizzazione, e che indica il grado di
          coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui
          cambiamenti climatici.
              (Omissis).».
              «Art. 6. - 1. (Omissis).
              2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003
          una  relazione  sulla  valutazione  di  cui al paragrafo 1,
          indicando,   se   del  caso,  le  azioni  intraprese.  Tale
          relazione  fornisce,  qualora  sia  pertinente nel contesto
          legislativo  nazionale,  un  quadro  dello  svolgimento, in
          particolare per quanto riguarda:
                il  coordinamento fra i diversi organi amministrativi
          in  materia  di  scadenze,  ricezione  e  trattamento delle
          domande di autorizzazione;
                l'eventuale   definizione   di  linee  guida  per  le
          attivita'   di   cui  al  paragrafo  1  e  la  fattibilita'
          dell'instaurazione   di  una  procedura  di  programmazione
          rapida  per  i  produttori  di  elettricita' che utilizzano
          fonti energetiche rinnovabili;
                la   designazione   di   autorita'  con  funzioni  di
          mediazione nelle controversie fra le autorita' responsabili
          del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
              (Omissis)».
              Art.  7.  -  7.  Nella  relazione  di  cui  all'art. 6,
          paragrafo  2, gli Stati membri esaminano anche le misure da
          adottare     per     agevolare    l'accesso    alla    rete
          dell'elettricita'    prodotta    da    fonti    energetiche
          rinnovabili.   Tale   relazione   esamina  tra  l'altro  la
          fattibilita'    dell'introduzione    di   una   misurazione
          bidirezionale».