Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione 1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in quantita' proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresi' la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4. 3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene: a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici; b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative; c) l'esame dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11; d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8; e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12; f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14; g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1; h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo. 4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
Note all'art. 3: - Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'art. 3, paragrafo 2 cosi' recita: «2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricita'. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri: tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato; provvedono affinche' gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunita' ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici». - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi note alle premesse. - Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse. - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 9, vedi note alle premesse. L'art. 22 cosi' recita: «Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). - 1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica. 2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. 3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terra' conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. 5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'. 6. E' abrogato l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. 7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.». - Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'allegato A cosi' recita: «Allegato Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricita' entro il 2010 (*). (*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili». - L'art. 3, paragrafo 3, art. 6, paragrafo 2, e art. 7, paragrafo 7 della medesima direttiva, cosi' recitano: «3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici. (Omissis).». «Art. 6. - 1. (Omissis). 2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda: il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione; l'eventuale definizione di linee guida per le attivita' di cui al paragrafo 1 e la fattibilita' dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricita' che utilizzano fonti energetiche rinnovabili; la designazione di autorita' con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorita' responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti. (Omissis)». Art. 7. - 7. Nella relazione di cui all'art. 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilita' dell'introduzione di una misurazione bidirezionale».