Art. 4.
        Incremento della quota minima di cui all'articolo 11
            del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
                   e sanzioni per gli inadempienti
  1.  A  decorrere  dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di
elettricita'  prodotta  da  impianti  alimentati da fonti rinnovabili
che,  nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico
nazionale  ai  sensi  dell'articolo  11,  commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79, e successive modificazioni, e'
incrementata  annualmente  di  0,35  punti  percentuali, nel rispetto
delle  tutele  di  cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro
delle  attivita'  produttive,  con propri decreti emanati di concerto
con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
la  Conferenza  unificata,  stabilisce gli ulteriori incrementi della
medesima  quota  minima,  per il triennio 2007-2009 e per il triennio
2010-2012.  Tali  decreti  sono emanati, rispettivamente, entro il 31
dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
  2.  A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata
ai  sensi  delle  direttive  di  cui  al comma 5 dell'articolo 11 del
medesimo  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno
precedente,   il   Gestore  della  rete  comunica  all'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.
A detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni  ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
  3.  I  soggetti  che omettono di presentare l'autocertificazione ai
sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo
decreto  legislativo,  sono considerati inadempienti per la quantita'
di  certificati  correlata  al  totale  di  elettricita'  importata e
prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
          l'art. 11, commi 1, 2 e 3, vedi note all'art. 2.
              - L'art. 9 della Costituzione, cosi' recita:
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica. Tutela il
          paesaggio   e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
          Nazione".
              - Per  l'art.  11,  comma  5  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.
              - Per  la legge 14 novembre 1995, n. 481 vedi note alle
          premesse.