Art. 5.
      Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica
                  delle biomasse, dei gas residuati
              dai processi di depurazione e del biogas.
  1.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  e'  nominata,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica,   una   commissione   di   esperti   che,   entro  un  anno
dall'insediamento,   predispone  una  relazione  con  la  quale  sono
indicati:
    a)  i  distretti  produttivi  nei  quali  sono prodotti rifiuti e
residui  di  lavorazione  del  legno non destinati rispettivamente ad
attivita'   di  riciclo  o  riutilizzo,  unitamente  alle  condizioni
tecniche,   economiche,  normative  ed  organizzative,  nonche'  alle
modalita'  per  la  valorizzazione  energetica  di  detti  rifiuti  e
residui;
    b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative
per  la  valorizzazione  energetica  degli  scarti della manutenzione
boschiva,  delle  aree  verdi,  delle  alberature  stradali  e  delle
industrie agroalimentari;
    c)  le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e
le  aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante messa
a  dimora  di  colture  da  destinare  a  scopi energetici nonche' le
modalita'   e   le  condizioni  tecniche,  economiche,  normative  ed
organizzative per l'attuazione degli interventi;
    d)  le  aree  agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli
non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche,   economiche,  normative  ed  organizzative,  nonche'  alle
modalita', per la valorizzazione energetica di detti residui;
    e)   gli   incrementi  netti  di  produzione  annua  di  biomassa
utilizzabili  a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,
ai  sensi  della  legge  1°  giugno  2002,  n. 120, all'aumento degli
assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali;
    f)  i criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei
gas   residuati   dai  processi  di  depurazione  e  del  biogas,  in
particolare da attivita' zootecniche;
    g)  le  condizioni  per  la promozione prioritaria degli impianti
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
    h)  le  innovazioni  tecnologiche  eventualmente  necessarie  per
l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
  2.  La  commissione  di  cui al comma 1 ha sede presso il Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  ed e' composta da un membro
designato  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la
presiede,  da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  da  un membro designato dal Ministero delle
attivita'   produttive,   da   un   membro  designato  dal  Ministero
dell'interno  e  da un membro designato dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e da cinque membri designati dal Presidente della
Conferenza unificata.
  3.  Ai  componenti  della Commissione non e' dovuto alcun compenso,
ne'  rimborso  spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali con le proprie strutture e le
risorse  strumentali  acquisibili  in  base  alle norme vigenti. Alle
eventuali  spese  per  i  componenti  provvede  l'amministrazione  di
appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
  4.  La  commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo
delle  associazioni  di categoria dei settori produttivi interessati,
nonche'  del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli
IRSA   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali.  La
commissione   tiene   conto   altresi'   delle  conoscenze  acquisite
nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del
CIPE  19 dicembre 2002, n. 123 di "revisione delle linee guida per le
politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas
serra".
  5.  Tenuto  conto  della  relazione  di cui al comma 1, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e
forestali   e   gli  altri  Ministri  interessati,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  adotta  uno  o  piu' decreti con i quali sono
definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica  da  biomasse,  gas residuati dai processi di depurazione e
biogas.  Dai  medesimi  decreti  non  possono  derivare  oneri per il
bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  la  legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
          premesse.