Art. 7. 
                Disposizioni specifiche per il solare 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu'  decreti  con  i  quali  sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione  di  energia
elettrica dalla fonte solare. 
  2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il  bilancio  dello
Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente: 
    a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono  beneficiare
dell'incentivazione; 
    b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli
impianti; 
    c)   stabiliscono   le   condizioni    per    la    cumulabilita'
dell'incentivazione con altri incentivi; 
    d) stabiliscono le modalita' per la  determinazione  dell'entita'
dell'incentivazione. Per l'elettricita' prodotta mediante conversione
fotovoltaica della  fonte  solare  prevedono  una  specifica  tariffa
incentivante, di importo decrescente e di durata  tali  da  garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; 
    e)  stabiliscono  un  obiettivo   della   potenza   nominale   da
installare; 
    f) fissano, altresi', il limite massimo della  potenza  elettrica
cumulativa   di   tutti   gli   impianti   che    possono    ottenere
l'incentivazione; 
    g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi  attribuiti
al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79  e
          l'art. 11, comma 3, vedi note all'art. 2.