Art. 9.
             Promozione della ricerca e della diffusione
                       delle fonti rinnovabili
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa con la
Conferenza  unificata,  stipula,  senza  oneri  a carico del bilancio
dello  Stato,  un  accordo  di  programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione  di  misure  a sostegno della ricerca e della diffusione
delle   fonti   rinnovabili   e   dell'efficienza  negli  usi  finali
dell'energia.
  2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
    a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi
e  criteri  di  gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti
rinnovabili  e  la  riduzione  del  consumo  energetico per unita' di
prodotto;
    b)   la   formazione  di  tecnici  specialisti  e  la  diffusione
dell'informazione  in merito alle caratteristiche e alle opportunita'
offerte dalle tecnologie;
    c)   la  ricerca  per  lo  sviluppo  e  l'industrializzazione  di
impianti,  nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione
di  energia  elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per
applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle
aree montane.
  3.  Le  priorita',  gli  obiettivi specifici, i piani pluriennali e
annuali  e  le modalita' di gestione dell'accordo sono definiti dalle
parti.