Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972, e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto segue: a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli: Art.I 1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di liberta' della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si asterranno, altresi', dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attivita' delle loro navi, in conformita' dei regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedira' alle linee di navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi. Art. IV Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte Contraente. Per l'Italia il cabotaggio e' riservato alle navi comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di scaricare merci c/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci c/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attivita' non viene considerata come cabotaggio. b) Il Presente Protocollo avra' le stesse modalita' di durata e di denuncia previste dall'Accordo ed entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 3 giugno 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Popolare Cinese (firma illeggibile) (firma illeggibile)