(Allegato)
              Parte di provvedimento in formato grafico

     PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI 
                                 FRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Popolare Cinese, 
DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti
Marittimi fra il Governo della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo
della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre  1972,
e  di  seguito  denominato  come  "l'Accordo",  con   i   Regolamenti
dell'Italia,  della  Cina  e  dell'Unione  Europea,  in  materia   di
prestazione dei servizi di  trasporto  marittimo,  convengono  quanto
segue: 
a)	Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai
seguenti articoli: 
 
                                Art.I 
1. Le Parti Contraenti,  per  garantire  l'effettiva  attuazione  del
presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di  liberta'
della navigazione marittima e si adopereranno al  fine  di  eliminare
ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire  lo  sviluppo  della
navigazione  tra  le  Parti  Contraenti.  Le  Parti   Contraenti   si
asterranno,  altresi',  dall'adottare  misure   discriminatorie   che
possano limitare l'attivita' delle  loro  navi,  in  conformita'  dei
regolamenti e della normativa internazionale e, per  l'Italia,  anche
della  normativa  comunitaria  in  materia,  in  relazione  alla  sua
appartenenza all'Unione Europea. 
2. Ciascuna delle  Parti  Contraenti  non  impedira'  alle  linee  di
navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto  dei  carichi  o
passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti  dei  due
Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di  Paesi
terzi. 
 
                               Art. IV 
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e
ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono  riservate
alle  proprie  navi  nazionali  dalla  normativa  di  ciascuna  Parte
Contraente.  Per  l'Italia  il  cabotaggio  e'  riservato  alle  navi
comunitarie, in applicazione del principio della  libera  prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati  Membri  dell'Unione
Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da
un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente  allo
scopo di scaricare  merci  c/o  sbarcare  passeggeri  in  provenienza
dall'estero  o  di  caricare  merci  c/o  imbarcare  passeggeri   con
destinazione all'estero, detta attivita' non viene  considerata  come
cabotaggio. 
b) Il Presente Protocollo avra' le stesse modalita' di  durata  e  di
denuncia previste dall'Accordo ed entrera' in vigore alla data  della
ricezione  della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti
Contraenti   si   saranno   comunicate    ufficialmente    l'avvenuto
espletamento delle rispettive  procedure  costituzionali  interne  di
ratifica. 
IN  FEDE  DI  CHE,   i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
Fatto a Roma il 3 giugno 2002	in due originali, ciascuno nelle lingue
italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti  ugualmente  fede.
In caso di divergente interpretazione, prevarra' il testo inglese. 
 
 
Per il Governo della	 Per il Governo della 
Repubblica Italiana	 Repubblica Popolare Cinese 
(firma illeggibile) (firma illeggibile)