Art. 10.
                      Incentivi alla produzione
  1.   A   favore  delle  imprese  di  produzione  dei  film  di  cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di
nazionalita'  italiana  ai  sensi  dell'articolo  5,  e' concesso, su
istanza  dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a
seguito  delle  verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato  in  percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle
imposte,  realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche,
per  la  durata  massima  di  diciotto mesi dalla prima proiezione in
pubblico,  con  l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo
ottenuto  per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per
opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori
ad  un  limite  minimo  fissato con il decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente
all'ammortamento  dei  mutui  contratti  per la produzione del film e
finanziati  ai  sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il
residuo   entra   nel  patrimonio  dell'impresa  anche  al  fine  del
reinvestimento,  da parte del medesimo beneficiario, nella produzione
di  film  che  abbiano  i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le
modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
  3.  La  misura  percentuale  del  contributo  di  cui al comma 1 e'
articolata  con  criterio  progressivo  in  base a scaglioni, per gli
incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di
cui  al  comma  4.  Per  gli  incassi  superiori a tale ammontare, si
applica  il  medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel
decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  4,  di  un  limite massimo
ammissibile  a contributo, determinato in base al costo di produzione
del  film,  attestato  da  societa'  di  certificazione  e  revisione
legalmente riconosciute.
  4.  Con  decreto  ministeriale  sono  stabiliti il tetto massimo di
risorse  finanziarie,  a  valere  sulla quota cinema del Fondo di cui
alla  legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al
comma  1  ed  a  quello  di  cui al comma 5, le modalita' tecniche di
erogazione  dei  medesimi,  i  tempi  e  le  modalita' dell'eventuale
reinvestimento  nella  produzione  del  contributo di cui al comma 1,
nonche'  le  modalita'  tecniche  di monitoraggio circa l'impiego dei
contributi  erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite
la  periodicita'  di  rilevazione  degli  incassi lordi ai fini della
liquidazione  dei  contributi  di  cui al comma 1 ed al comma 5, e la
percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa'
italiana  degli  autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai
sensi  dell'articolo  11, comma 2, come corrispettivo del servizio di
rilevazione.
  5.  Per  i  film  di  cui  al  comma 1 e' riconosciuto un ulteriore
contributo  in favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura  cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in
percentuale  sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo
comma  1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
  6.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  revocato nei casi di
violazione  delle  prescrizioni  del  decreto  ministeriale di cui al
comma  4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per
i  successivi  cinque  anni,  di ogni successiva istanza del medesimo
soggetto  finalizzata  all'ottenimento  di  benefici  a  carico dello
Stato.
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante: «Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo»,   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 maggio 1985, n. 104.