Art. 11. 
            Liquidazione degli incentivi alla produzione 
  1. Il contributo a  favore  dell'impresa  di  produzione,  previsto
all'articolo 10 del presente  decreto,  e'  liquidato  sugli  incassi
lordi degli spettacoli  nei  quali  il  film  sia  stato  proiettato,
accertati  dalla  SIAE   e   da   questa   comunicati   all'autorita'
amministrativa competente, con una periodicita'  almeno  trimestrale,
secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto  ministeriale  di
cui all'articolo 10, comma  4.  La  liquidazione  del  contributo  e'
subordinata al deposito di una copia  negativa  del  film  presso  la
Cineteca nazionale. 
  2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1  e'  liquidata,
come corrispettivo per il servizio reso,  alla  SIAE.  La  misura  di
detta  percentuale  e'  definita  nel  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 10, comma 4. 
  3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e
della sceneggiatura dei film di cui  all'articolo  10,  comma  1,  e'
liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.