Art. 11. Liquidazione degli incentivi alla produzione 1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorita' amministrativa competente, con una periodicita' almeno trimestrale, secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e' subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale. 2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. 3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.