Art. 12
              Fondo per la produzione, la distribuzione
                 l'esercizio e le industrie tecniche

  1.  E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
  2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie
disponibili  ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
    a)  sul  fondo  speciale  di  cui  all'articolo  27 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
    b)  sul  fondo  particolare  di cui all'articolo 28 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
    c)  sul  fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14
agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
    d)  sul  fondo  di  sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23
luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
    e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 1994, n. 153.
I  fondi  di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971,
n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
    a)  al  finanziamento  degli  investimenti promossi dalle imprese
cinematografiche  per  la  produzione  di  opere  filmiche, anche con
riferimento  alla  realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo
di   sceneggiature  originali  di  particolare  rilievo  culturale  e
sociale;
    b)  alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di imprese di
distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni
dei  film  riconosciuti  di  interesse culturale in lingua diversa da
quella della ripresa sonora diretta;
    c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed
alla  concessione  di  contributi  in  conto  capitale a favore delle
imprese  di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per
la  realizzazione  di  nuove  sale  o il ripristino di sale inattive,
nonche'  per  l'adeguamento  delle  strutture  e per il rinnovo delle
apparecchiature,   con   particolare   riguardo  all'introduzione  di
impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
    d)  alla  concessione  di  mutui  decennali  a  tasso agevolato o
contributi   sugli   interessi  a  favore  delle  industrie  tecniche
cinematografiche,  per  la  realizzazione,  la  ristrutturazione,  la
trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di
posa,  di  stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
    e)  alla  corresponsione  di  contributi  destinati  ad ulteriori
esigenze  del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa
determinazione  del  Ministro  con riferimento ad altri settori dello
spettacolo.
  4.  Con  decreto  ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite
annualmente  le  quote  percentuali  del  Fondo di cui al comma 1, in
relazione alle finalita' di cui al comma 3.
  5.  Con  decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche
di  gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di erogazione dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
  6.  Le  risorse  giacenti  sui fondi di cui al comma 2 alla data di
entrata  in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge
30  aprile  1985,  n.  163,  destinata  alle  imprese di produzione e
distribuzione,   nella   misura  residuata  all'esito  delle  domande
valutate  secondo  il  regime  transitorio  di  cui  all'articolo 27,
confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Nel  medesimo Fondo
confluiscono,  altresi',  le  eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti  erogati  sui  fondi  di  cui  al  comma 2. Il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  le
necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
  7.  Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di
appositi  organismi  e  mediante  la stipula di convenzioni con uno o
piu'  istituti  di  credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni
vigenti,  in  base  ai  criteri  delle piu' vantaggiose condizioni di
gestione    offerte    e    della    adeguatezza    delle   strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.
  8.  La  gestione  finanziaria  del  Fondo  di  cui al comma 1 resta
affidata  per  un  periodo  di dodici mesi, a partire dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  alla  Banca  nazionale  del lavoro -
Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
 
          Note all'art. 12:
              - Il   testo   degli   articoli 27  e  28  della  legge
          4 novembre  1965,  n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei
          provvedimenti  a favore della cinematografia", e pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 novembre 1965, n. 282, e' il
          seguente:
              "Art.  27  (Sezione  autonoma della Banca nazionale del
          lavoro  -  Comitato per il credito). - E' costituito presso
          la  Sezione  autonoma  per il credito cinematografico della
          Banca  nazionale  del  lavoro  un  fondo  speciale  per  la
          corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di
          contributi  sugli  interessi  sui  mutui  concessi,  per il
          finanziamento  della  produzione  cinematografica nazionale
          dalla  predetta  Sezione sul suo fondo ordinario o da altre
          banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite.
              Sul  fondo di cui al precedente comma, per un ammontare
          complessivo   non   superiore   al   15   per  cento  delle
          disponibilita'  annue  del  fondo  medesimo, possono essere
          corrisposti anche contributi per una durata non superiore a
          cinque  anni  sugli  interessi  sui  mutui  concessi per il
          finanziamento  dei  lavori  concernenti  la trasformazione,
          l'ampliamento  e  l'ammodernamento di sale cinematografiche
          in  attivita'  da  almeno  dieci  anni  e appartenenti alle
          categorie   del   medio  e  piccolo  esercizio,  o  per  la
          costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove
          non esistano esercizi cinematografici.
              I   contributi  di  cui  al  precedente  comma  saranno
          corrisposti  su  mutui  che  non superino per ciascuna sala
          cinematografica  la  somma di 50 milioni di lire o comunque
          sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.
              Il  fondo  di  cui  al primo comma e' alimentato con il
          versamento  da  parte  dello  Stato di una somma annuale di
          lire  700.000.000  per ogni esercizio finanziario a partire
          dall'esercizio 1965.
              L'assegnazione  dei  contributi  sugli  interessi avra'
          inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.
              Sono  escluse  dal  contributo le operazioni effettuate
          dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della
          Banca  nazionale  del lavoro con il fondo di cui all'art. 3
          della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32
          della legge 31 luglio 1956, n. 897.
              Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo,
          d'intesa   con  il  Ministro  per  il  tesoro,  provvedera'
          all'emanazione   di   un   regolamento  che  stabilisca  le
          modalita'  di gestione del fondo di cui al primo comma e le
          norme  che  disciplinano  la  richiesta,  l'assegnazione  e
          l'erogazione   dei  contributi,  l'investimento  temporaneo
          delle  eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche'
          la  destinazione  delle somme non utilizzate e dei relativi
          interessi.".
              "Art.  28 (Fondo particolare). - E' istituito presso la
          Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca
          nazionale  del lavoro, mediante conferimento da parte dello
          Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965
          e  di  lire  250.000.000  per  i  due  esercizi  finanziari
          successivi,  un  fondo  particolare  per  la concessione di
          finanziamenti  a  film  ispirati  a  finalita' artistiche e
          culturali realizzati con una formula produttiva che preveda
          la   partecipazione  ai  costi  di  produzione  di  autori,
          registi, attori e lavoratori.
              Per   progetti   di   opere  filmiche  riconosciute  di
          interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita'
          culturali    ed    artistiche,    presentati    da   autori
          cinematografici  italiani  e  da  realizzare  da  parte  di
          imprese  cooperative italiane ovvero con formule produttive
          che  prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in
          misura  non  inferiore  al  30  per  cento  dei  rispettivi
          compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e
          tecnici   qualificati,   e'   concesso  un  mutuo  a  tasso
          agevolato,  assistito dal fondo di garanzia, in misura pari
          al  90  per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte
          le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del
          mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita'
          competente   in   materia   di   spettacolo.   Con  decreto
          dell'Autorita'   di   governo   competente  in  materia  di
          spettacolo,  sono  definiti  i requisiti, le modalita' ed i
          limiti  di  importo  per la concessione dei mutui di cui al
          presente  comma,  in  favore  dei cortometraggi e contenuto
          narrativo.
              La commissione consultiva per il cinema seleziona entro
          il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma
          precedente,  in  numero  definito ogni tre anni con decreto
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque
          non  inferiore a quindici, con particolare riferimento alle
          opere  prime,  a  quelle  che prevedono la utilizzazione di
          sceneggiature  premiate  ai sensi del presente articolo e a
          progetti  presentati da diplomati, da non piu' di due anni,
          della  Scuola  nazionale  di cinema. I progetti selezionati
          devono  essere  realizzati,  a  pena di decadenza, entro un
          anno  dalla  erogazione  del finanziamento. Con regolamento
          adottato  dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali
          sono  fissati  i criteri, i requisiti e le modalita' per la
          concessione dei benefici di cui al presente comma.
              La  distribuzione  in  Italia  e  all'estero  di  opere
          realizzate  ai  sensi  del  presente  articolo  puo' essere
          affidata  dai  titolari  dei  diritti di utilizzazione alle
          societa'  inquadrate  nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di
          un  programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato
          dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico
          della  quota  del  FUS  destinato all'Ente cinema S.p.a. ai
          sensi  della  legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica
          cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni
          previste per la distribuzione e l'esportazione.".
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n.
          819,    recante:   "Interventi   a   favore   del   credito
          cinematografico",  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          14 ottobre 1971, n. 261, e' il seguente:
              "Art. 2. - I fondi istituiti presso la Sezione autonoma
          di   credito  cinematografico  della  Banca  nazionale  del
          lavoro,  ai  sensi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1956,
          n.   897,   sono  sostituiti  da  un  fondo  denominato  di
          "intervento" cosi' alimentato:
                a) dal  conferimento da parte dello Stato della somma
          di  lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972
          e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974
          e 1975;
                b) dalle  eccedenze attive dei fondi di cui al citato
          art. 32;
                c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo
          comma,  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli
          esercizi  precedenti  a  quello  in  corso e non utilizzate
          entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, e da quelle che si renderanno
          complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio
          finanziario.
              Una  quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento
          e' destinata:
                1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento
          per  la  produzione,  la  distribuzione e l'esportazione di
          film    nazionali,    e    per    le   industrie   tecniche
          cinematografiche;
                2)  per  altro  30  per  cento  ad  interventi per il
          consolidamento   della  produzione  e  della  distribuzione
          cinematografica   nazionale   e  delle  industrie  tecniche
          cinematografiche.
              La  restante  quota  del  fondo pari al 15 per cento e'
          destinata  alla concessione di contributi in conto capitale
          ad  esercenti  o  proprietari  delle  sale cinematografiche
          indicate   nell'art.   27,   secondo   comma,  della  legge
          4 novembre    1965,    n.    1213,    ubicate   in   comuni
          cinematograficamente    depressi,   con   popolazione   non
          superiore  ai  200  mila  abitanti, per l'effettuazione dei
          lavori  specificati  nel comma stesso. Tali contributi sono
          concessi  in  alternativa  al  contributo  sugli  interessi
          previsti  dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura
          massima  del  30  per  cento  della  spesa  accertata dalla
          Sezione  autonoma  del credito cinematografico e, comunque,
          per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.
              Sulla  quota  del  fondo  di  cui  al  precedente comma
          potranno   essere   disposti   altresi'  finanziamenti  per
          rinnovamento  degli impianti negli esercizi cinematografici
          che svolgono attivita' saltuaria.
              I  finanziamenti  ed i contributi previsti dal presente
          articolo  sono  concessi  su  parere  del  comitato  di cui
          all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
              Sentito  il  comitato  di  cui  al predetto art. 27 con
          decreto  del  Ministro  per  il  turismo e lo spettacolo di
          concerto  con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione della
          presente   legge,   saranno   stabilite   le  modalita'  di
          utilizzazione e di gestione del fondo, nonche' le norme che
          disciplinano    la    richiesta    e   l'assegnazione   dei
          finanziamenti.
              Il   tasso   di   interesse   per   le   operazioni  di
          finanziamento  a  carico  del  fondo  di  intervento  sara'
          fissato  con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
          con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.".
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n.
          378, recante: "Interventi creditizi a favore dell'esercizio
          cinematografico",  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          31 luglio 1980, n. 209, e' il seguente:
              "Art.  1.  - E' istituito presso la sezione autonoma di
          credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un
          fondo  denominato  "di  sostegno"  di  L. 2.000.000.000 per
          ciascuno  degli  esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento
          di eguali importi da parte dello Stato.
              Il  fondo  e'  destinato,  fino a un massimo del 60 per
          cento,  alla  concessione di contributi in conto capitale e
          ad  operazioni  di finanziamento a tasso agevolato a favore
          di  esercenti  o  proprietari  di sale cinematografiche per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
          di  impianti  automatizzati  o  di nuove tecnologie; per la
          parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di
          piccolo  esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio
          e  di  agevolare  la  creazione  di  strutture  di servizio
          tecnico e organizzativo per tale categoria.".
              - Il  testo  dell'art.  16 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  recante:  "Interventi urgenti in favore del
          cinema",   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge
          1° marzo  1994, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 gennaio 1994, n. 12, e' il seguente:
              "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
          gli   enti   creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge
          4 novembre  1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
          "Fondo  di  garanzia",  che  ha  lo  scopo di garantire gli
          investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
          nazionali   nella   produzione,   nella   distribuzione   e
          nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
          interesse  culturale  nazionale e di quelli di cui all'art.
          28 della medesima legge.
              2. (Abrogato).
              3.  La  garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la
          societa'  concessionaria  ovvero  con gli enti creditizi di
          cui   al  citato  art.  27,  da  imprese  italiane  per  la
          produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
          cui  al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
          cento  del  mutuo  stesso  per  quanto  riguarda  i film di
          interesse  culturale nazionale e al 90 per cento per i film
          di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
          sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
              4.  Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
          garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
          del  mutuo  vanno  in  aumento  della  quota  del  fondo di
          intervento.
              5.  L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, le modalita' di gestione del
          fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
          devono  attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
          gestione  e  di operativita' riferiti alla produzione, alla
          distribuzione  ed  all'esportazione  dei  film  per  cui si
          richiede   l'intervento   del   fondo   di   garanzia;   la
          documentazione  contabile  relativa alle anzidette gestioni
          deve   essere   verificata   da   parte   di   societa'  di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute.
              5-bis.  Nel  caso  in cui il mutuo a tasso agevolato e'
          concesso  dalla  societa'  concessionaria non si applica il
          comma  2  e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
          ammortizzato,  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 17,
          comma 6-bis.".
              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante: "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo",   e'   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 maggio 1985, n. 104.