Art. 13.
             Disposizioni per le attivita' di produzione
  1.  A  valere  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  12, comma 1, sono
concessi  i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e
9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.
  2.  Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e'
concesso  un  mutuo  di  durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo  12,  comma  1, in misura non superiore al 50% del costo
del  film,  per  costi  massimi  ammissibili  definiti con il decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e
seconde,  la  misura  di cui al periodo precedente e' elevata al 90%.
L'erogazione   del   finanziamento   e'   subordinata   all'effettivo
reperimento,  entro  un  anno dalla delibera del finanziamento stesso
adottata  dalla  Commissione, delle risorse necessarie alla copertura
del  restante  costo  di  produzione  del  film. Il reperimento delle
risorse   non   puo'   comportare   la   prevendita  dei  diritti  di
utilizzazione,  in  misura superiore alla quota percentuale del costo
di   produzione  a  carico  dell'impresa,  definita  con  il  decreto
ministeriale  di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti
di  utilizzazione,  fatti  salvi  quelli  oggetto di prevendita, sono
destinati  prioritariamente  alla restituzione della quota finanziata
dallo Stato.
  3.  Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e'
concesso  un  mutuo  di  durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo  12,  comma  1,  fino al 100% del costo del film, per un
costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
  4.  E' concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3,
non  subordinato  all'effettivo  reperimento delle risorse necessarie
alla  copertura  della  quota  percentuale  del costo di produzione a
carico   dell'impresa.   Tale   acconto,   garantito  dal  patrimonio
aziendale,  e'  commisurato  all'entita'  del  capitale  sociale, del
patrimonio  aziendale  e  degli  altri criteri di classificazione, ai
sensi  dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo
le  modalita'  definite  nel decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5.
  5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3,
entro  tre  anni  dall'erogazione,  comporta l'acquisizione, da parte
dello  Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento
dell'opera   corrispondente   alla   parte   del   finanziamento  non
ammortizzato,  secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale
di  cui  all'articolo  12,  comma  5. Qualora una medesima impresa di
produzione  non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari
almeno   al   30%  del  finanziamento  assistito  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno
al  15%,  per i film di cui al comma 3, non potra' presentare istanze
di  finanziamento  a  valere  sul medesimo Fondo per i successivi tre
anni.
  6.  Per  i  lungometraggi  per  i  quali  non sia stato richiesto o
riconosciuto   l'interesse  culturale  e'  concesso,  su  istanza  al
Direttore  generale  competente,  un  mutuo  di durata triennale, non
assistito  da  garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in
misura  non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo
ammissibile  definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12,  comma  5.  Detto  mutuo  e'  concesso  previa  valutazione della
Commissione.
  7.    Variazioni   sostanziali   nel   trattamento   e   nel   cast
tecnico-artistico  del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla  sottocommissione  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee  a  far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici
di  legge,  comportano  la  revoca del finanziamento concesso, la sua
intera  restituzione,  nonche' la cancellazione per cinque anni dagli
elenchi  di  cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa
esclusa.
  8.  Sono  corrisposti  annualmente  finanziamenti  alle  imprese di
produzione,  iscritte  negli  elenchi  di  cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o   sociale.   Il  finanziamento  e'  revocato  in  caso  di  mancata
presentazione  del  corrispondente  progetto  filmico  entro due anni
dall'erogazione.  Esso  viene  restituito  in caso di concessione dei
finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della
somma  finanziata,  definita  con  il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e'
destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.
  9.  Un'apposita  giuria,  composta  da cinque eminenti personalita'
della  cultura,  designate  dal Ministro, seleziona tre progetti, tra
quelli  riconosciuti  di  interesse  culturale nel corso dell'anno, a
ciascuno  dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie  del  Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo
speciale   di   cinquecentomila   euro   per   la   promozione  e  la
distribuzione,   revocabile   nel   caso   di  mancata  realizzazione
dell'opera.  La  medesima giuria provvede, altresi', all'attribuzione
dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.
  10.  Il  Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero
delle  comunicazioni  e  con  gli  enti  territoriali interessati per
l'organizzazione  di  un  evento,  anche  televisivo,  destinato alla
consegna  dei  riconoscimenti  di  cui al comma 9, ed alla conoscenza
presso  il  pubblico  degli  altri  progetti  filmici riconosciuti di
interesse  culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualita', di
cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.