Art. 13. Disposizioni per le attivita' di produzione 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento e' subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non puo' comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e' concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 4. E' concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, e' commisurato all'entita' del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potra' presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni. 6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale e' concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo e' concesso previa valutazione della Commissione. 7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa. 8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e' destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. 9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresi', all'attribuzione dei premi di qualita' di cui all'articolo 17. 10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualita', di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.