Art. 16. 
       Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche 
  1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo  12,  comma
1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2. 
  2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi
di  cui  all'articolo  3,  sono  concessi  mutui  decennali  a  tasso
agevolato o contributi sugli  interessi  per  investimenti  destinati
alle finalita' di cui all'articolo  12,  comma  3,  lettera  d),  del
presente decreto. 
  3. Con il decreto ministeriale di cui  all'articolo  12,  comma  5,
sono definiti i costi  massimi  ammissibili  degli  investimenti,  in
relazione anche al numero degli addetti ed  alla  appartenenza  delle
industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate
dal programma triennale di cui all'articolo 4.