Art. 17.
                          Premi di qualita'
  1.  A  valere  sul  fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
sono  attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo
13, comma 9, i premi di qualita' di cui al comma 3.
  2.  Entro  quindici  giorni dalla data di presentazione della copia
campione,  l'impresa  di  produzione  iscritta  agli  elenchi  di cui
all'articolo   3   puo'  presentare  istanza  al  Direttore  generale
competente,   per   il   rilascio   dell'attestato  di  qualita'  dei
lungometraggi realizzati.
  3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali
sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed
effettivamente   programmati   nelle   sale   cinematografiche,  sono
assegnati  premi  il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
  4.  Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di
ripartizione  del  premio  di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti:
impresa  di  produzione;  regista;  autore del soggetto; autore della
sceneggiatura;  autore del commento musicale; autore della fotografia
cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  la  legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle
          note all'art. 12.