Art. 18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica 1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. 2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati. 3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale. 5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche' all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3. 6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.