Art. 18. 
     Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica 
  1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione
senza scopo di lucro, costituita anche con atto  privato  registrato,
che  svolge   attivita'   di   cultura   cinematografica   attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. 
  2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende
l'associazione senza scopo di lucro, costituita  con  atto  pubblico,
diffusa e operativa in cinque regioni, con  attivita'  perdurante  da
almeno  tre  anni,  alla  quale   aderiscono   circoli   di   cultura
cinematografica ed organismi specializzati. 
  3. Ai fini del presente decreto, il Direttore  generale  competente
provvede al riconoscimento delle associazioni  nazionali  di  cultura
cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della  sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Le  associazioni  e  i  circoli  aderenti  possono   avvalersi,
nell'ambito  delle   loro   attivita',   anche   della   riproduzione
visivo-sonora da supporti video,  ottici,  elettronici,  magnetici  e
digitali, previa adozione  delle  misure  di  tutela  finalizzate  ad
evitare qualunque azione di sfruttamento illegale. 
  5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso  un
contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo  19,
commisurato alla struttura organizzativa  dell'associazione,  nonche'
all'attivita'  svolta  dalla  stessa  nell'anno  precedente,  secondo
modalita' tecniche  definite  con  il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 19, comma 3. 
  6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti  possono
assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di  sale
cinematografiche  e  video  riservate  ai  soci  e  usufruire   delle
provvidenze finanziarie e delle agevolazioni  creditizie  previste  a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.