Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo  spettacolo
realizzato su supporti  di  qualsiasi  natura,  anche  digitale,  con
contenuto narrativo o documentaristico, purche'  opera  dell'ingegno,
ai  sensi  della  disciplina  del  diritto  d'autore,  destinato   al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,  dal  titolare
dei diritti di utilizzazione. 
  2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore  a  75
minuti. 
  3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore  a  75
minuti,  ad  eccezione  di  quelli   con   finalita'   esclusivamente
pubblicitarie. 
  4.  Per  film  di  animazione  si  intende  il   lungometraggio   o
cortometraggio con immagini realizzate graficamente  ed  animate  per
mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. 
  5.  Per  film  di  interesse  culturale  si  intende  il  film  che
corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto,  oltre  ad
adeguati  requisiti  di  idoneita'  tecnica,  presenta  significative
qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita'  spettacolari,
nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2. 
  6.  Per  film  d'essai  si  intende  il  film,  individuato   dalla
Commissione   di   cui   all'articolo   8,   espressione   anche   di
cinematografie  nazionali  meno  conosciute,  che  contribuisca  alla
diffusione  della  cultura  cinematografica  ed  alla  conoscenza  di
correnti  e   tecniche   di   espressione   sperimentali.   Ai   fini
dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati  ai
film d'essai: 
    a) i film riconosciuti di interesse culturale  dalla  Commissione
di cui all'articolo 8; 
    b) i film d'archivio,  distribuiti  dalla  Cineteca  nazionale  e
dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato,  ed
i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia; 
    c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato  di  qualita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 2; 
    d) i film  inseriti  nelle  selezioni  ufficiali  di  festival  e
rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. 
  7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio  o  di
cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile,
culturale ed etica dei minori. 
  8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al  chiuso
o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. 
  9. Per sala d'essai si  intende  la  sala  cinematografica  il  cui
titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un  periodo  non
inferiore a due anni, a proiettare film  d'essai  ed  equiparati  per
almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione  cinematografica
annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le  sale  e
le multisale con  meno  di  cinque  schermi  ubicate  in  comuni  con
popolazione inferiore  a  quarantamila  abitanti.  All'interno  della
suddetta quota, almeno la meta' dei  giorni  di  programmazione  deve
essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei
paesi dell'Unione europea. 
  10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si  intende  la
sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto
reale  di  godimento  sull'immobile  il  legale   rappresentante   di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi  dipendenti  dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale  e  riconosciuti
dallo   Stato.   La   relativa   programmazione   cinematografica   e
multimediale  svolta  deve  rispondere  a   finalita'   precipue   di
formazione sociale, culturale e  religiosa,  secondo  le  indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.