Art. 21. Adempimenti tecnici 1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. 2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. 3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali. 4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocita'.