Art. 22.
                  Apertura di sale cinematografiche
  1.  Le  regioni,  con  proprie  leggi, disciplinano le modalita' di
autorizzazione  alla  realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili  da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',
anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle
diverse  tipologie  di strutture cinematografiche, secondo i seguenti
principi fondamentali:
    a)  rapporto  tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
    b)  ubicazione  delle  sale  e  arene, anche in rapporto a quelle
operanti nei comuni limitrofi;
    c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
    d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e
arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
    a)  per  sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
    b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato,  oltre  che  al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle  rappresentazioni  teatrali  di  qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente   allestimenti  scenici  fissi  e  mobili  con  relativi
meccanismi ed attrezzature;
    c)  per  multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche
adibite  a  programmazioni  multiple accorpate in uno stesso immobile
sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
    d)  per  arena,  il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel  periodo  stagionale individuato dalle singole regioni, allestito
su  un'area  delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche o videografiche.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di cui agli articoli 141,
141-bis  e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di
igiene e sicurezza.
  4.  Ai  fini  dell'iscrizione  negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma  1,  le  imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il
rilascio    delle   autorizzazioni   relative   alle   singole   sale
cinematografiche,   nonche'  gli  eventuali  periodi  di  sospensione
dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
  5.  L'autorizzazione  all'apertura  di  multisale  con un numero di
posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale
competente, previo parere conforme della Consulta.
 
          Note all'art. 22:
              - Il  testo degli articoli 141, 141-bis e 142 del regio
          decreto  6 maggio  1940, n. 635, recante: «Approvazione del
          regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno
          1931,   n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»,  e
          pubblicato   nel   supplemento   alla   Gazzetta  Ufficiale
          26 giugno 1940, n. 149, e' il seguente:
              «Art.  141.  -  Per  l'applicazione  dell'art. 80 della
          legge  sono  istituite  commissioni  di  vigilanza aventi i
          seguenti compiti:
                a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e
          di  altri  locali  o  impianti  di  pubblico  spettacolo  e
          trattenimento,  o  di  sostanziali  modificazioni  a quelli
          esistenti;
                b) verificare   le   condizioni   di   solidita',  di
          sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed
          indicare  le  misure  e  le cautele ritenute necessarie sia
          nell'interesse  dell'igiene  che  della  prevenzione  degli
          infortuni;
                c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti
          e  la  visibilita'  delle  scritte  e  degli  avvisi per il
          pubblico  prescritti  per  la sicurezza e per l'incolumita'
          pubblica;
                d) accertare,   ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,  anche avvalendosi di
          personale  tecnico  di altre amministrazioni pubbliche, gli
          aspetti  tecnici  di  sicurezza  e  di igiene al fine della
          iscrizione  nell'elenco  di  cui  all'art.  4  della  legge
          18 marzo 1968, n. 337;
                e) controllare con frequenza che vengano osservate le
          norme  e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza
          funzionino     regolarmente,    suggerendo    all'autorita'
          competente gli eventuali provvedimenti.
              Per  i  locali  e gli impianti con capienza complessiva
          pari  o  inferiore  a  200  persone,  le  verifiche  e  gli
          accertamenti  di  cui al primo comma sono sostituiti, ferme
          restando   le   disposizioni   sanitarie  vigenti,  da  una
          relazione  tecnica  di un professionista iscritto nell'albo
          degli  ingegneri  o  nell'albo degli architetti o nell'albo
          dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta
          la  rispondenza  del  locale  o  dell'impianto  alle regole
          tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
              Salvo  quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per
          l'esercizio  dei  controlli  di cui al primo comma, lettera
          e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati
          gli   allestimenti   temporanei  richiedano  una  specifica
          verifica  delle  condizioni  di  sicurezza, non occorre una
          nuova  verifica  per  gli  allestimenti  temporanei  che si
          ripetono   periodicamente,   per  i  quali  la  commissione
          provinciale  di cui all'art. 142, nella stessa provincia, o
          quella  comunale  di  cui  all'art.  141-bis,  nello stesso
          comune,  abbia  gia'  concesso  l'agibilita'  in  data  non
          anteriore a due anni.».
              «Art.  141-bis.  - Salvo quanto previsto dall'art. 142,
          la  commissione  di  vigilanza  e'  comunale  e le relative
          funzioni  possono  essere  svolte dai comuni anche in forma
          associata.
              La  commissione  comunale di vigilanza e' nominata ogni
          tre anni dal sindaco competente ed e' composta:
                a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
                b) dal  comandante  del Corpo di polizia municipale o
          suo delegato;
                c) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
          pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
          dallo stesso delegato;
                d) dal  dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
          delegato;
                e) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
          suo delegato;
                f) da un esperto in elettrotecnica.
              Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
          uno  o  piu'  esperti  in  acustica  o  in altra disciplina
          tecnica,  in  relazione  alle  dotazioni  tecnologiche  del
          locale o impianto da verificare.
              Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
          rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
          spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
          organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
          comprovata e specifica qualificazione professionale.
              Quando  sono  impiegate  attrezzature da trattenimento,
          attrazioni   o   giochi   meccanici,   elettromeccanici   o
          elettronici  e' comunque richiesta una relazione tecnica di
          un  tecnico  esperto,  dalla  quale  risulti la rispondenza
          dell'impianto  alle  regole  tecniche di sicurezza e, per i
          giochi  di  cui  alla  legge  6 ottobre  1995, n. 425, alle
          disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
              Per  ogni  componente  della commissione possono essere
          previsti uno o piu' supplenti.
              Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve
          essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
              Gli   accessi  della  commissione  sono  comunicati  al
          destinatario    del    provvedimento   finale,   che   puo'
          parteciparvi,  anche  mediante  proprio  rappresentante,  e
          presentare memorie e documenti.
              Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
          primo   comma,   lettera  e),  il  presidente,  sentita  la
          commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli
          e,  comunque,  un  medico  delegato  dal  dirigente  medico
          dell'organo  sanitario  pubblico  di  base  competente  per
          territorio,  il  comandante  dei  Vigili  del  fuoco  o suo
          delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.».
              «Art.  142.  -  Relativamente ai locali o agli impianti
          indicati  nel  presente  articolo  e  quando la commissione
          comunale  non  e'  istituita  o  le  sue  funzioni non sono
          esercitate  in  forma associata, ai compiti di cui al primo
          comma  dell'art. 141 provvede la commissione provinciale di
          vigilanza.
              La  commissione  provinciale  di  vigilanza e' nominata
          ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
                a) dal  prefetto  o  dal  vice  prefetto con funzioni
          vicarie, che la presiede;
                b) dal  questore  o  dal  vice  questore con funzioni
          vicarie;
                c) dal  sindaco  del  comune  in  cui si trova o deve
          essere  realizzato  il  locale  o  impianto  o  da  un  suo
          delegato;
                d) dal   dirigente   medico   dell'organo   sanitario
          pubblico  di  base competente per territorio o da un medico
          dallo stesso delegato;
                e) da    un   ingegnere   dell'organismo   che,   per
          disposizione   regionale,  svolge  le  funzioni  del  genio
          civile;
                f) dal  comandante provinciale dei Vigili del fuoco o
          suo delegato;
                g) da un esperto in elettrotecnica.
              Possono  essere  aggregati,  ove  occorra,  uno  o piu'
          esperti  in  acustica  o  in  altra  disciplina tecnica, in
          relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto
          da verificare.
              Possono  altresi'  far  parte,  su  loro  richiesta, un
          rappresentante   degli   esercenti   locali   di   pubblico
          spettacolo   e   un   rappresentante  delle  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   designati  dalle  rispettive
          organizzazioni   territoriali,   tra   persone   dotate  di
          comprovata e specifica qualificazione professionale.
              Per  ogni componente possono essere previsti uno o piu'
          supplenti,  anche al fine di istituire, all'occorrenza, due
          o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente
          alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta'
          di  avvalersi  di  supplenti,  il questore puo' delegare un
          ufficiale  di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o
          comando  di polizia competente per territorio e l'ingegnere
          con  funzioni  del  genio civile puo' essere sostituito dal
          dirigente   dell'ufficio  tecnico  comunale  o  da  un  suo
          delegato.
              Il parere della commissione o della sezione e' dato per
          iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
          componenti.
              Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
          dell'art. 141-bis.
              Per  l'esercizio  del  controllo  di  cui all'art. 141,
          primo  comma,  lettera  e), la commissione provinciale puo'
          delegare  il  sindaco  o altro rappresentante del comune in
          cui  trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede
          avvalendosi    del    personale   specificamente   indicato
          dall'ottavo comma dell'art. 141-bis.
              Fuori  dei  casi  di  cui  al comma precedente e di cui
          all'art.  141,  secondo e terzo comma, la verifica da parte
          della  commissione  provinciale di cui al presente articolo
          e' sempre prescritta:
                a) nella   composizione   di   cui  al  primo  comma,
          eventualmente  integrata  con gli esperti di cui al secondo
          comma,  per  i  locali cinematografici o teatrali e per gli
          spettacoli   viaggianti   di  capienza  superiore  a  1.300
          spettatori  e  per  gli  altri  locali  o  gli impianti con
          capienza superiore a 5.000 spettatori;
                b) con  l'integrazione di cui all'art. 141-bis, terzo
          comma,  per  i parchi di divertimento e per le attrezzature
          da   divertimento   meccaniche   o   elettromeccaniche  che
          comportano  sollecitazioni  fisiche  degli spettatori o del
          pubblico   partecipante  ai  giochi  superiori  ai  livelli
          indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro della sanita'.».