Art. 24. 
                         Cineteca nazionale 
  1. Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  del  presente  decreto,
l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri  di
cui all'articolo 11, comma 1,  ultimo  periodo,  deposita  presso  la
Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo  del
film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche.  Il
mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia'  eseguita
ai sensi dell'articolo 23. 
  2. Per i film riconosciuti di  interesse  culturale,  l'impresa  di
produzione consegna alla Cineteca nazionale una  copia  negativa  del
film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione  gia'
eseguita ai sensi dell'articolo 23. 
  3. Per  proiezioni  a  scopo  culturale  e  didattico,  organizzate
direttamente  o  in  collaborazione  con   i   circoli   di   cultura
cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni dall'avvenuta consegna, ed al di  fuori  di  ogni  finalita'  di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi  1
e 2 o di altre copie stampate a proprie spese,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2, e  dagli  articoli  46  e  46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
  4. La Direzione generale  competente  puo'  avvalersi  della  copia
acquisita dalla  Cineteca  nazionale,  ai  sensi  del  comma  3,  per
proiezioni   e   manifestazioni   cinematografiche    nazionali    ed
internazionali  in  Italia  ed  all'estero,  non   aventi   finalita'
commerciali. 
  5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale  e'  di  pubblico
interesse. 
 
          Nota all'art. 24:
              - Il  testo  degli articoli 10, 46 e 46-bis della legge
          22 aprile  1941,  n.  633, recante: «Protezione del diritto
          d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio», e
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166,
          e' il seguente:
              «Art.   10.  -  Se  l'opera  e'  stata  creata  con  il
          contributo   indistin-guibile   ed   inscindibile  di  piu'
          persone,  il diritto di autore appartiene in comune a tutti
          i coautori.
              Le  parti indivise si presumono di valore eguale, salvo
          la prova per iscritto di diverso accordo.
              Sono   applicabili  le  disposizioni  che  regolano  la
          comunione.  La  difesa  del  diritto  morale  puo' peraltro
          essere   sempre   esercitata   individualmente  da  ciascun
          coautore  e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita,
          ne' puo' essere modificata o utilizzata in forma diversa da
          quella  della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti
          i  coautori.  Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di
          uno  o  piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o
          la  nuova  utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata
          dall'autorita'   giudiziaria,  alle  condizioni  e  con  le
          modalita' da essa stabilite.».
              «Art.  46.  L'esercizio  dei  diritti  di utilizzazione
          economica,  spettante  al  produttore,  ha  per  oggetto lo
          sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
              Salvo  patto contrario, il produttore non puo' eseguire
          o  proiettare  elaborazioni,  trasformazioni  o  traduzioni
          dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
          nell'art. 44.
              Gli  autori della musica, delle composizioni musicali e
          delle  parole  che  accompagnano la musica hanno diritto di
          percepire,    direttamente   da   coloro   che   proiettano
          pubblicamente   l'opera,   un   compenso  separato  per  la
          proiezione.
              Il  compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le
          parti, secondo le norme del regolamento.
              Gli  autori  del  soggetto  e  della sceneggiatura e il
          direttore   artistico,   qualora   non  vengano  retribuiti
          mediante   una   percentuale   sulle  proiezioni  pubbliche
          dell'opera  cinematografica,  hanno  diritto,  salvo  patto
          contrario,  quando  gli incassi abbiano raggiunto una cifra
          da  stabilirsi  contrattualmente col produttore, a ricevere
          un  ulteriore  compenso,  le  cui  forme  e  la cui entita'
          saranno   stabilite  con  accordi  da  concludersi  tra  le
          categorie interessate.».
              «Art.  46-bis.  -  1.  Fermo  restando quanto stabilito
          dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione
          al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche
          e  assimilate  un equo compenso a carico degli organismi di
          emissione  per  ciascuna utilizzazione delle opere stesse a
          mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e
          via satellite.
              2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e  assimilate  diversa  da  quella  prevista  nel comma 1 e
          nell'art.  18-bis,  comma 5, agli autori delle opere stesse
          spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
          diritti  di  sfruttamento  per  ogni distinta utilizzazione
          economica.
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          ed  assimilate espresse originariamente in lingua straniera
          spetta,  altresi',  un  equo  compenso  agli  autori  delle
          elaborazioni  costituenti  traduzione  o  adattamento della
          versione in lingua italiana dei dialoghi.
              4.  Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
          e  3  non  e'  rinunciabile  e,  in  difetto  di accordo da
          concludersi  tra le categorie interessate quali individuate
          dall'art.  16,  primo  comma, del regolamento, e' stabilito
          con  la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo
          luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».