Art. 24. Cineteca nazionale 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23. 2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita ai sensi dell'articolo 23. 3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita' commerciali. 5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse.
Nota all'art. 24: - Il testo degli articoli 10, 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, e' il seguente: «Art. 10. - Se l'opera e' stata creata con il contributo indistin-guibile ed inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale puo' peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita, ne' puo' essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata dall'autorita' giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa stabilite.». «Art. 46. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entita' saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.». «Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'art. 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'art. 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.».