Art. 26. 
                    Operazioni di concentrazione 
  1. In materia di tutela della concorrenza si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10  ottobre  1990,  n.
287. Le operazioni di concentrazione di  cui  all'articolo  16  della
medesima   legge   debbono    essere    preventivamente    comunicate
all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di   cui
all'articolo  10   della   legge   stessa   qualora   attraverso   la
concentrazione si venga  a  detenere  o  controllare  direttamente  o
indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona  della
distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova,  Padova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari,  Catania,  Cagliari  e  Ancona),  una
quota di mercato superiore al 25% del fatturato  della  distribuzione
cinematografica  e,  contemporaneamente,  del   numero   delle   sale
cinematografiche ivi in attivita'. 
  2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del  comma
1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge  10
ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio  del  proprio  potere
discrezionale, i casi nei  quali  l'operazione  comunicatale  sia  da
vietare in  quanto  suscettibile  di  eliminare  o  ridurre  in  modo
sostanziale e durevole la concorrenza nel settore. 
 
          Nota all'art. 26:
              - Il   testo   degli   articoli 10  e  16  della  legge
          10 ottobre  1990,  n.  287,  recante:  «Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato»,  e  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
              «Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1. E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.».
              «Art.  16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
          operazioni  di  concentrazione  di  cui  all'art.  5 devono
          essere  preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il
          fatturato    totale    realizzato   a   livello   nazionale
          dall'insieme  delle  imprese  interessate  sia  superiore a
          cinquecento  miliardi  di lire, ovvero qualora il fatturato
          totale  realizzato  a livello nazionale dall'impresa di cui
          e'   prevista  l'acquisizione  sia  superiore  a  cinquanta
          miliardi  di  lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
          di  un  ammontare  equivalente  all'aumento dell'indice del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
              2.  Per  gli istituti bancari e finanziari il fatturato
          e'  considerato  pari  al  valore  di  un decimo del totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine,  e  per  le  compagnie  di  assicurazione pari al
          valore dei premi incassati.
              3.  Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di una
          operazione  di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              4.   Se   l'Autorita'   ritiene  che  un'operazione  di
          concentrazione  sia suscettibile di essere vietata ai sensi
          dell'art.  6,  avvia  entro  trenta  giorni dal ricevimento
          della  notifica,  o  dal  momento  in cui ne abbia comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art.  14.  L'Autorita',  a  fronte di un'operazione di
          concentrazione  ritualmente comunicata, qualora non ritenga
          necessario  avviare  l'istruttoria  deve dare comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
              5.  L'offerta  pubblica di acquisto che possa dar luogo
          ad operazioni di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di  cui  al  comma  1  deve essere comunicata all'Autorita'
          contestualmente  alla  sua  comunicazione  alla Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
              6.  Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare  l'avvio  dell'istruttoria entro quindici giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione  alla Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa.
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza  dei termini di cui al presente articolo, nel caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione  risultino  gravemente inesatte, incomplete o
          non veritiere.
              8.   L'Autorita',   entro   il  termine  perentorio  di
          quarantacinque  giorni  dall'inizio dell'istruttoria di cui
          al  presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
          interessate  ed al Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  delle  proprie  conclusioni  nel merito.
          Tale    termine    puo'    essere   prorogato   nel   corso
          dell'istruttoria  per  un  periodo  non  superiore a trenta
          giorni,  qualora  le  imprese non forniscano informazioni e
          dati    a    loro    richiesti   che   siano   nella   loro
          disponibilita'.».