Art. 27 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante "Determinazione di criteri e principi generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8. 4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse. 5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto. 6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003. 7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime. 8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Note all'art. 27: - Il testo degli articoli 7 e 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, e' il seguente: "Art. 7 (Incentivi alla produzione. - A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, con esclusione dei cortometraggi e 8, e' concesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.". "Art. 9 (Premi di qualita). - Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'art. 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Tale premio sara' cosi' ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio. Agli esercenti di sale cinematografiche e' concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono e' cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.". - Per il testo dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, vedi nota all'art. 12. - Il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, recante: "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2000, n. 14. - Il decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, recante: "Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1998, n. 265. - La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209. - Il decreto ministeriale 17 ottobre 2000, n. 390, recante: "Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalita' di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302. - Il decreto ministeriale 3 settembre 1998, recante: "Determinazione dei premi destinati ai lungometraggi ed ai cortometraggi, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222.